Urbanistica

Gli inerti da costruzione e demolizione perdono la qualifica di rifiuto

Da venerdì 4 in vigore l’end of waste. Necessarie nuove autorizzazioni

di Paola Ficco

Entra in vigore venerdì 4 novembre il regolamento di cui al Dm 27 settembre 2022, n. 152 che, in base all’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 (Codice ambientale), reca la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) degli inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. In otto articoli e tre allegati, il decreto individua i criteri da rispettare affinché i rifiuti sottoposti a operazioni di recupero cessino di essere qualificati come tali e diventino materiali «end of waste» (non rifiuti). Le autorizzazioni dovranno essere concesse nel rispetto del nuovo regolamento. Secondo l’ultimo Rapporto Ispra 2020 sui rifiuti speciali, gli inerti da costruzione e demolizione rappresentano il principale flusso di rifiuti speciali pari a 66,2 milioni di tonnellate (45,1% del totale).

Affinché i rifiuti inerti cessino tale qualità e diventino non rifiuti denominati «aggregati recuperati» occorre che rispettino i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento: conformità ai criteri di cui all’allegato 1 relativi ai rifiuti ammessi; utilizzo esclusivo per gli scopi specifici indicati nell’allegato 2 (realizzazione di strati di fondazione di infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali); «gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee».

Il produttore di end of waste fornisce dichiarazione di conformità di cui all’allegato 3, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000). Al punto d1) allegato 1 si legge che «per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2» che riporta: parametri da analizzare, unità di misura e concentrazioni limite. Tra i parametri figurano anche amianto, idrocarburi aromatici e policiclici (Ipa), policlorobifenili (Pcb), cromo esavalente.

Le concentrazioni sono contestate da Anpar (Associazione nazionale dei produttori di aggregati riciclati) perché corrispondono alle prudenziali concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) dei suoli a uso residenziale e verde pubblico previsti dal Codice ambientale per le bonifiche. Questi valori non sono semplici da rispettare e comunque la maggior parte dei recuperi avviene usando l'aggregato recuperato in rilevati e sottofondi stradali (cioè in ambito industriale che ha limiti più alti).

L’articolo 7 del Dm istituisce una monitoraggio di 180 giorni entro cui il ministero valuterà se rivedere i criteri per l ’end of waste . Il che pone il problema della sovrapposizione con l’identico termine dell’articolo 8 per l’adeguamento delle autorizzazioni degli impianti esistenti. Perciò Anpar chiede al ministero la convocazione di un tavolo: diversamente 32 milioni di tonnellate di inerti potrebbero finire in discarica.

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