Il CommentoFisco e contabilità

Diritto del bilancio, un'esigenza sempre più stringente in tempi di Pnrr

di Ettore Jorio

La parte economica della Costituzione, messa in relazione con l'evoluzione dei tempi e dei problemi generati dal Covid sul sistema produttivo, fa sempre di più emergere l'esigenza di configurare l'esistenza di un diritto del bilancio. Sia esso inteso come ius della partecipazione delle rappresentanze alla programmazione e al controllo, rispettivamente, delle cose da realizzare e di quelle concretizzate, funzionale a formare il giudizio popolare delle rispettive governance. Sia come insieme dei principi fondamentali costituzionali che lo erigono a strumento essenziale per esercitare la gestione del sistema delle istituzioni della Repubblica, all'insegna del coordinamento funzionale necessario a garantire una corretta concretizzazione delle politiche di finanza pubblica, che per regolare, nella continuità, il valore del prodotto economico-patrimoniale del sistema delle imprese. Insomma, un diritto del bilancio che assume una finalità unitaria, che rintraccia la sua sintesi in quello della Repubblica, così come sancita dall'articolo 114 della Costituzione, e in quello del sistema dell'iniziativa economica privata, scandita dall'articolo 41 della Carta.

Alla luce di ciò, pubblico e privato sono da considerarsi, rispetto all'obiettivo costituzionale del «pareggio di bilancio», concomitanti e interdipendenti nel garantire la sostenibilità reciproca dei loro bilanci. Pertanto, l'uno dipenderà sempre più dall'altro. Entrambi avranno l'onere di generare le disponibilità economico-finanziarie indispensabili per conseguire - ciascuno per proprio conto ma nell'interesse generale - i loro fini istituzionali, in forza di una disciplina che concatena e regola la loro coeva esistenza. Stanti così le cose, è da realizzare una costruttiva interazione tra i due soggetti protagonisti del mercato lato sensu, che si renda garante - in un regime sempre di più votato alla concorrenza amministrata tra pubblico e privato e in corretta attuazione del principio di sussidiarietà sociale - dei servizi e delle prestazioni necessarie alla collettività, da esigere nella misura e nella tipologia fissata nei livelli essenziali standard dei diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

Dunque, c'è sempre più bisogno di scambievolezza e di una finalità reciproca tra i due macrosistemi, dove: il pubblico, avrà quella di assicurare la sostenibilità del sistema istituzionale e, con questo, perseguire gli irrinunciabili obiettivi di finanza pubblica anche in ragione delle politiche Ue; il privato, quello di realizzare profitto e, con esso, costruire ricchezza, entrambi garanti dell'introito tributario, sia statale che del sistema autonomistico, e del sostegno all'occupazione, altrimenti a rischio.

Da qui, l'importanza di una nuova configurazione giuridica da riconoscere al bilancio, specie in un momento nel quale la sua gestione risulta nevralgica perché in preda di un debito pubblico esageratamente alto, generativo di oneri finanziari difficili da sopportare nell'ordinario, e di un Covid del quale è difficile pronosticare la fine e l'entità delle ricadute. Un'esigenza che, considerata la razionale concatenazione degli elementi che caratterizzano l'attuale situazione di difficoltà per il Paese, dovrebbe rintracciare - in una rinnovata regolazione legislativa statale - la soluzione pretesa dall'articolo 81 della Costituzione e il rispetto degli obblighi costituzionali di cui ai successivi articoli 97, comma 1, e 119, comma 1.

Di conseguenza, il bilancio in quanto tale viene a porsi, nel suo aspetto dinamico, come strumento guardiano delle prescrizioni economiche costituzionali tanto da stimolare una rilettura della Carta utile a valutare l'esigenza di una norma attuativa ispirata al consolidarsi dell'ineludibile principio che metta in relazione costruttiva gli articoli 81, 97, 114 e 119.6. Più semplicemente, una opzione legislativa funzionale a considerare il bilancio pubblico, alla stregua di quello in uso all'imprenditore, come strumento dimostrativo dell'esercizio della politica di finanza pubblica di breve e lungo periodo, imposta dal sistema istituzionale con ampie ricadute sul sistema produttivo privato, caratterizzate dalla reciprocità degli adempimenti.

Ciò maggiormente in tempi di Pnrr nei quali il sistema tutto è impegnato sino all'osso, sia in termini di dimostrazione della capacità progettuale e realizzativa che di rispetto dell'impegno di restituzione delle ingenti risorse godute.