Fisco e contabilità

Fondo di garanzia debiti commerciali, intervento sostitutivo e collaudo giustificano lo stop dei pagamenti

Ifel ha pubblicato le Faq, frutto del webinar del 21 febbraio scorso in collaborazione la Ragioneria dello Stato

di Elena Masini

Ifel ha pubblicato sul proprio sito una guida con domande e risposte relative agli obblighi di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali, a seguito del webinar del 21 febbraio scorso in collaborazione la Ragioneria generale dello Stato. Le risposte consentono di dirimere alcuni dubbi operativi che interessano i Comuni, alle prese sia con la chiusura del rendiconto della gestione che con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Interessanti sono alcuni chiarimenti che riguardano la gestione contabile del fondo:

a) gli enti che nel 2021 avevano accantonato a Fgdc in quanto non virtuosi, potranno liberare le risorse già in sede di rendiconto 2021 senza attendere il prossimo anno, se l'accertamento del rispetto dei parametri di virtuosità avviene nel corso dell'esercizio, prima dell'approvazione del rendiconto stesso (Faq 12);

b) al contrario gli enti che, nel 2021, avevano stanziato in bilancio il Fgdc e non risultano in regola con i parametri di virtuosità al 31 dicembre, dovranno accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio appena chiuso le relative risorse, a cui si aggiungeranno quelle dell'esercizio 2022. Tale progressione si verificherà fino all'esercizio in cui l'ente non risulta in regola con i tempi di pagamento e con lo stock del debito (Faq 16);

c) parere dell'organo di revisione (Faq 14): il parere dell'organo di revisione non deve essere acquisito in sede di variazione con cui la giunta stanzia in bilancio il fondo, bensì in sede di approvazione del rendiconto, quando l'organo è chiamato a verificare successivamente la corretta adozione delle variazioni da parte degli organi diversi dal consiglio;

Sugli adempimenti Pcc:

a) per il 2021 non è più prevista la comunicazione di assenza di posizioni debitorie da effettuarsi entro il 30 aprile dell'esercizio successivo in quanto sostituita con le comunicazioni effettuate ai sensi della legge 145/2018 (Faq n. 51);

b) gli enti potranno bonificare la Pcc anche successivamente alla scadenza del 31 gennaio. In particolare, fino a tutto il mese di aprile sarà possibile trasmettere una nuova comunicazione relativa al 2020 (Faq n. 37).

Scadenze, tempi di pagamento e sospensioni:

a) gli enti possono concordare con i fornitori tempi di pagamento superiori a 30 giorni ed entro un massimo di 60 (articolo 4, comma 4, del Dlgs 231/2002) laddove ciò sia giustificato dalla natura del contratto. Tale termine deve risultare da atto scritto. Non sono pertanto ammessi tempi di pagamento superiori a 60 giorni (Faq 52-53 e 63);

b) il collaudo rappresenta una valida causa di sospensione dei tempi di pagamento, in quanto «l'art. 4, co. 2, lett. d, del d. lgs. n. 231/2002 prevede una diversa decorrenza dei termini del pagamento qualora sia necessario espletare controlli e verifiche eventualmente previsti dalla legge o dal contratto "ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali» (Faq 68);

c) nel caso in cui un soggetto presenti un Durc irregolare a seguito di verifica, sarà possibile procedere con la sospensione della fattura in attesa di attivare l'intervento sostitutivo. Non rappresenta invece una valida causa di sospensione la verifica ordinaria del Durc, atteso che a tale verifica gli enti devono provvedere ordinariamente circolare n. 22/2015/RgS (Faq 88-90);

d) ritenuta di garanzia: l'applicazione della ritenuta di garanzia giustifica la sospensione del debito (Faq 93).

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