Progettazione

Prevenzione incendi, impianti di stoccaggio rifiuti in regola dal 9 novembre prossimo

Squadra di emergenza sempre presente. Conto alla rovescia per le norme pubblicate in Gazzetta l'11 agosto. Applicazione sia per i nuovi impianti sia per quelli esistenti

di Mariagrazia Barletta

Gli stabilimenti e gli impianti per lo stoccaggio dei rifiuti hanno ora una regola tecnica di prevenzione incendi da rispettare, diventata realtà con il Dm del ministero dell'interno 26 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'11 agosto e in vigore dal prossimo 9 novembre. Più precisamente, le nuove norme tecniche si applicano agli stabilimenti e agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3mila mq. Rientrano nella sfera d'azione delle nuove regole sia i siti di nuova realizzazione che quelli esistenti alla data del 9 novembre 2022. In particolare, le attività esistenti dovranno essere adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Dm, ossia entro il 9 novembre 2027. Tuttavia, non sono obbligati a conformarsi alle nuove norme i siti esistenti che siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, o, risultino in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011. Per le attività in regola con Cpi o Scia, in presenza di modifiche sostanziali, vanno comunque attivati gli iter previsti dal Dpr del 2011 ed allora sarà comunque necessario tener conto delle nuove norme.

La normativa di riferimento
Attualmente gli stabilimenti e gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti – va ricordato – non costituiscono di per sé un'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ma possono essere comunque sottoposti agli adempimenti di prevenzione incendi in quanto può capitare che inglobino al loro interno una delle attività contenute nell'elenco allegato al Dpr 151 del 2011. Tuttavia, era stato previsto un ampliamento di tale elenco, in particolare, il 30 settembre 2020 il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi aveva approvato una bozza di provvedimento che proponeva l'integrazione dell'elenco con l'ottantunesima attività "soggetta", rappresentata appunto dai siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Occorreva un Dpr per rendere operativa l'integrazione, che, al momento, non è stato emanato. Dunque, la nuova Rtv, non riguardando un'attività soggetta, non fa parte del Codice di prevenzione incendi. Va però utilizzata insieme al Codice ed in particolare, considerando le sezioni: "Generalità", "Strategia antincendio", "Metodi", nonché le Rtv per le "aree a rischio specifico", "aree a rischio per atmosfere esplosive" e "vani degli ascensori". Dunque, sarà possibile applicare anche una certa flessibilità progettuale facendo ricorso a soluzioni alternative, probabilmente molto spesso necessarie per superare la rigidità strutturale della nuova norma, specie in riferimento alle distanze di separazione. Non bisogna dimenticare il Codice dell'ambiente: molte definizioni (rifiuto, stoccaggio, produttore del rifiuto, centro di raccolta, etc..) rimandano direttamente al Dlgs 152 del 2006.

Tipologia di rifiuti e compatibilità
La nuova normativa conduce alla valutazione attenta del tipo di rifiuto e della sua pericolosità sia intrinseca che relativa, ossia legata al contatto tra materiali o sostanze non compatibili tra loro. L'abbinamento di diversi rifiuti in uno stesso cumulo potrebbe difatti rivelarsi pericoloso per lo sviluppo, ad esempio, di reazioni esotermiche o per la formazione di composti pericolosi. In altre parole: «i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e comunque tenendo conto della compatibilità tra di essi. Sono fatte salve le operazioni di accorpamento, raggruppamento e miscelazione consentite ed autorizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti».

Distanze di separazione
Per limitare la propagazione di eventuali incendi, in caso di stoccaggi all'aperto, la regola tecnica considera basilare la determinazione di idonee distanze di separazione. L'obiettivo: evitare che, a causa dell'irraggiamento termico, un cumulo di rifiuti possa essere innescato dall'incendio di un cumulo ad esso vicino o che le fiamme possano propagarsi oltre i confini del sito o agli edifici vicini o alle aree di lavorazione presenti nell'attività. In soluzione conforme, i metodi per determinare tali distanze sono due: uno tabellare e l'altro analitico. Il metodo tabellare consente il calcolo delle distanze in funzione prevalentemente di tre variabili: la velocità caratteristica prevalente dell'incendio, la lunghezza dell'accumulo e la caratteristica dei rifiuti (sciolti o imballati). Tra l'altro l'iter tabellare impone anche rigide condizioni geometriche e dimensionali per gli stoccaggi, fissando anche il massimo quantitativo di rifiuti di un singolo cumulo in funzione della caratteristica prevalente di crescita dell'incendio. Per il metodo analitico, la Rtv rimanda al capitolo S.3 della regola tecnica orizzontale del Codice, precisando che il valore della soglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio va imposto – anche per gli stoccaggi all'aperto - pari a 12,6 kW/mq. La determinazione delle distanze di separazione e della lunghezza dei cumuli definita per gli stoccaggi all'aperto ha valore anche per quelli al chiuso, per i quali «le dimensioni dei cumuli di rifiuti e le distanze tra essi non devono superare i limiti imposti per gli stoccaggi all'aperto», si legge nell'allegato tecnico del Dm.

Controllo degli incendi
Per il controllo degli incendi, la nuova norma prescrive l'installazione di estintori carrellati (almeno uno ogni 500 mq di superficie lorda o secondo le risultanze della valutazione dei rischi) in presenza di rifiuti classificati come comburenti o pericolosi per l'ambiente. Per le aree di stoccaggio all'aperto con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq è richiesta la protezione tramite reti di idranti all'aperto, fanno eccezione le discariche purché sia disponibile almeno un idrante (erogazione minima di 300 litri al minuto per una durata di almeno 60 minuti), derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dal confine dell'attività. Anche per le aree di stoccaggio al chiuso l'obbligo di installazione della rete di idranti scatta al di sopra della soglia di 600 MJ/mq e, superati i 1200 MJ/mq, la normativa richiede anche un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività. In ogni caso, le reti di idranti non devono essere installate nelle aree in cui il contatto con l'acqua potrebbe costituire un pericolo. È il caso della presenza di rifiuti pericolosi che reagiscono a contatto con l'acqua sviluppando gas infiammabili.

Squadra di emergenza sempre presente
Nei siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti soggetti alle nuove norme diventa obbligatorio prevedere una squadra di emergenza presente durante l'orario di esercizio dell'attività. Inoltre, il coordinatore del servizio antincendio deve essere reperibile anche al di fuori dell'orario di esercizio. Le prove di attuazione del piano di emergenza vanno effettuate con cadenza almeno annuale. Infine, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.

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