Amministratori

Danni causati da cani randagi, il risarcimento va chiesto all'Asl e non al Comune

Alle aziende sanitarie le leggi regionali attribuiscono compiti di recupero, cattura e ricovero degli animali

di Federico Gavioli

La responsabilità civile dai danni causati dai cani randagi grava unicamente sulle aziende sanitarie le cui leggi regionali attribuiscono compiti di recupero, cattura e ricovero; la Cassazione con l'ordinanza n. 33470/2022, ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di una Asl , per i danni subiti da una cittadina a causa della presenza di cani randagi sulla strada.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i ricorrenti avevano chiamato in causa davanti al Tribunale, l'Azienda Sanitaria Locale della città invocandone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nel centro abitato del Comune quando la ragazza alla guida di ciclomotore ne aveva perduto il controllo a causa di un cane randagio, cadendo a terra e riportando lesioni personali. Costituitasi in giudizio, la Asl indicò nel Comune il soggetto responsabile, chiedendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamarlo in causa; nel merito, invocò il rigetto della domanda. Il Tribunale condannò il Comune al risarcimento del danno. La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello. Avverso la sentenza sfavorevole il Comune ha proposto ricorso in Cassazione.

La Corte di cassazione nell'accogliere il ricorso del Comune afferma che secondo un principio già reiteratamente affermato e che intende ribadire con la sentenza in argomento la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale stabilita dall'articolo 2043 del codice civile (e non già da quella speciale dell'articolo 2052), trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).

L'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo presuppone, dunque, l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione di questo fenomeno. Alla pubblica amministrazione viene, infatti , imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in essenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità all'articolo 40, secondo comma, del codice penale.

Afferma la Cassazione che è stato anche reiteratamente evidenziato che ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava l'obbligo giuridico di "recupero", "cattura" e "ricovero" dei cani randagi , stante la "neutralità", al riguardo, della legge nazionale , occorre analizzare la normativa regionale caso per caso e che, per quanto specificamente concerne la normativa regionale pugliese (legge regionale 3 aprile 1995 n. 12, con particolare riferimento agli articoli 2, 6, 8), il predetto obbligo risulta essere stato attribuito ai Servizi Veterinari delle Asl, residuando, in capo ai Comuni, il diverso compito di provvedere alla gestione dei canili, in funzione dell'accoglienza, custodia e mantenimento degli animali recuperati.

L'obbligo giuridico dei Comuni,per la costruzione e gestione di canili sanitari ai fini dell'accoglienza, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pur essendo astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso (o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa integrata dall'inosservanza di una norma di legge), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui è espressione l'evento dannoso dedotto nel presente giudizio, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi.

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