Fisco e contabilità

Contributi caro energia, divieto di utilizzo sul 2023 delle somme non utilizzate nel 2022

La corretta soluzione contabile da adottare e le diverse implicazioni per i bilanci

di Elena Masini

In questi giorni il ministero dell'interno ha provveduto ad accreditare a Comuni e Province la quinta tranche del contributo per il caro energia prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 179/2022, per un importo complessivo di 150 milioni. Nonostante il decreto di riparto delle somme sia datato 29 dicembre 2022, l'accredito delle somme riporta come anno di spettanza il "2023" e questo sta ingenerando negli enti la convinzione che tali somme possano essere riscosse in competenza e non a residuo. Così facendo i fondi potrebbero essere utilizzati per il caro bollette 2023, considerato che molti enti hanno già provveduto a dare copertura finanziaria a tali spese per il 2022. Qual è tuttavia la corretta soluzione contabile da adottare e quali le diverse implicazioni per i bilanci?

I principi contabili
Il punto 3.6, lettera b) del pc allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 prevede, per i contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, che l'esigibilità coincida con «l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento. (…) Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale». Nel caso di specie, tenuto conto che il Dm di assegnazione è del 29 dicembre 2022 e che il ministero ha provveduto a dare comunicazione sul proprio sito in data 21 dicembre, non vi sono dubbi circa l'obbligo di accertare tali somme sull'esercizio 2022 e quindi di incassarle a residuo. Ciò a prescindere dal fatto che l'ente abbia o meno previsto tali somme negli stanziamenti di bilancio 2022 (in forza dell'articolo 175, comma 3, lettera a) del Tuel che consente di effettuare variazioni in bilancio per iscrivere contributi vincolati fino al 31/12) ovvero che abbia o meno necessità di coprire gli aumenti di spesa per luce e gas relativi a fatture pervenute o che dovessero pervenire relative ai consumi a tutto il 31/12.

I ristori di spesa e la certificazione Covid
A corroborare tale impostazione viene in soccorso anche il Dm 242764 del 18 ottobre 2022 con il quale è stato approvato il modello ed i criteri di certificazione dei fondi Covid per il 2022. Tale decreto include tra i ristori di spesa anche il contributo assegnato ai sensi dell'articolo 27 del Dl 17/2022 e successivi rifinanziamenti per garantire la continuità dei servizi con riferimento al caro energia, finalizzato a coprire le maggiori spese sostenute per luce e gas rispetto al 2019. Il modello ristori 2022 messo a disposizione da RgS nell'area riservata del pareggio di bilancio include, sotto tale voce, tutte le assegnazioni disposte nel corso dell'esercizio appena concluso, ivi compresa quella ripartita con il Dm 29 dicembre 2022. Gli enti, quindi, dovranno includere anche l'importo della V^ tranche accreditato quest'anno tra i ristori che concorreranno a determinare il saldo dei fondi Covid eventualmente non utilizzati al 31 dicembre 2022, oggetto di verifica ai fini del conguaglio finale delle risorse erogate per l'emergenza Covid.
La correttezza dell'imputazione a bilancio di tali somme in conto residui è stata altresì informalmente confermata dal Ministero dell'interno, che ha avviato le procedure informatiche per correggere l'anno di spettanza dal 2023 al 2022, non solo per la V tranche del contributo per caro energia ma anche per i contributi inerenti la sanificazione dei locali dei seggi elettorali anno 2022 ed il ristoro ai comuni delle minori entrate Imu prima rata 2022.

Quali prospettive per gli enti
Appurato quindi che contabilmente è corretto accertare le somme sul 2022 ed incassarle in conto residui, cerchiamo di capire quali sono le implicazioni e le ricadute sul bilancio derivanti dalle diverse impostazioni. Per fare ciò è necessario ricordare che:
a) la Ragioneria generale dello Stato, in risposta a un quesito formulato da un Comune, ha negato la possibilità di utilizzare sul 2023 i contributi per il caro energia assegnati nel 2022 in base all'articolo 17/2022 e successivi rifinanziamenti. A oggi, infatti, manca la norma che proroga al 2023 l'utilizzo dei fondi Covid (e dei ristori di entrata e di spesa) che dovessero avanzare al 31 dicembre 2022, in analogia a quanto disposto lo scorso anno dall'articolo 13 del Dl 4/2022. E se la scelta del legislatore appare inappuntabile per quanto riguarda i fondi Covid, lo è di meno per i contributi per luce e gas, stante il protrarsi della crisi energetica e l'attribuzione di ulteriori risorse agli enti locali per il 2023, ai sensi del comma 29 della legge 197/2022;
b) come già detto, nei ristori di spesa 2022 da certificare entro maggio sono incluse anche le somme assegnate con il Dm 29/12/2022 ed accreditate quest'anno. Pertanto, il saldo dei fondi Covid non utilizzato al 31/12 (che scaturirà solo dalla compilazione della certificazione e sarà frutto del confronto delle maggiori/minori spese e delle maggiori/minori entrate) è del tutto sganciato dagli effettivi utilizzi del contributo per il caro energia disposti dagli enti lo scorso anno e non risente della scelta di accertare o meno la V^ tranche sul 2022. Tale saldo dovrà essere vincolato nel risultato di amministrazione 2022 per una sua più che probabile restituzione;
c) accertare quindi le somme della V^ tranche sul 2022 ha – tra gli altri - lo scopo di rendere coerente la certificazione con il bilancio e di finanziare con risorse vincolate accertate sull'esercizio di riferimento del rendiconto le quote che dovranno essere eventualmente restituite;
d) se l'ente non accertasse il contributo sul 2022, si verificherebbe un'indebita riduzione della quota disponibile dell'avanzo libero (ovvero un aumento del disavanzo per gli enti in deficit) a beneficio dell'esercizio 2023, con conseguente lesione del principio della competenza finanziaria e della veridicità del rendiconto.

In sostanza, quindi, accertare sul 2023 tale contributo ha solo il vantaggio di rendere immediatamente disponibili somme da destinare al caro energia, senza attendere l'approvazione del rendiconto 2022 e la conseguente applicazione dell'avanzo libero, il cui utilizzo per finanziare gli aumenti di luce e gas risulta perfettamente compatibile con l'articolo 187, comma 2, lettera d), del Tuel (spese correnti non ricorrenti) e immediatamente attuabile in forza dell'articolo 1, comma 775, della legge 197/2022. Se tale alternativa risulta neutra per gli enti in avanzo, non così per gli enti in disavanzo che potrebbero essere spinti ad accertare le somme sul 2023 per beneficiare di risorse che diversamente verrebbero assorbite dal disavanzo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©