Urbanistica

Bonus edilizi, cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati

La misura contenuta nella bozza del decreto Aiuti, in attesa della «Gazzetta», punta a far circolare i bonus acquistati dagli istituti senza danneggiare consumatori ingenui rispetto al prodotto

di Marco Piazza

Forse il legislatore sta trovando un punto di compromesso, tra l'esigenza di consentire una efficace circolazione dei crediti dal bonus edilizia e quella di impedire frodi fiscali. Il Dl Aiuti, varato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio e non ancora pubblicato sulla «Gazzetta», prevede una ennesima modifica dell'articolo 121 del Dl 34/2020 con la quale sia ampliano le possibilità delle banche di cedere i crediti di cui sono entrate in possesso.Prima della norma contenuta nel prossimo Dl Aiuti il credito oggetto di una prima cessione poteva essere ceduto al massimo altre due volte, ma solo a favore di banche, di società esercenti l'attività di finanziamento nei confronti del pubblico, vigilate dalla Banca d'Italia, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione. Alle banche, in relazione ai crediti giunti alla terza cessione, era consentita un'ulteriore cessione, ma esclusivamente a favore dei soggetti con i quali fosse in corso un contratto di conto corrente e senza facoltà di ulteriore cessione.

Con la nuova disposizione, le banche e le società (fra le quali sono comprese anche le Sgr, Sim, Sicaf e Sicaf, come confermato dall'Interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022 n. 5-07901) appartenenti a gruppi bancari possono cedere i crediti anche prima che siano giunti alla terza cessione. Tuttavia, la cessione, senza facoltà di ulteriore cessione, può essere fatta solo nei confronti di correntisti della banca o della banca capogruppo, ma solo se si tratta di clienti professionali privati. In pratica viene preclusa la possibilità per le banche di cedere i crediti alla clientela al dettaglio, ma viene permesso al sistema bancario di accelerare la dismissione dei crediti. Ma cosa si intende per «cliente professionale privato»? La nozione di cliente professionale privato è contenuta nell'allegato 3 al regolamento Consob 20307/2018. A questa si affianca la nozione di clientela professionale pubblica contenuta nel Dm 236/2011. In entrambe i provvedimenti per cliente professionale si intende il cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume.

Sono clienti professionali pubblici, oltre alla Banca d'Italia e il Governo, anche – su richiesta – le Regioni e le Provincie che presentino particolari caratteristiche. Peraltro i clienti professionali pubblici non possono essere destinatari dei crediti ceduti dalle banche.La clientela istituzionale privata è costituita (si vedano anche le circolari 4/E del 2013, par. 3.2 e 29/E del 2014 e la risposta 448 del 2019):dagli "investitori professionali di diritto", tra cui si annoverano: - banche, assicurazioni, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione;- imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio 20 milioni; fatturato netto: 40 milioni; fondi propri 2 milioni;- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.dagli «investitori professionali su richiesta» che possono anche essere persone fisiche, come si desume dalla circolare 29/E del 2014.

Perché un cliente possa essere classificato come «investitore professionale su richiesta», la banca deve concretamente valutare se il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume assumendo come parametro i requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario. Inoltre, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500mila euro; il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

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