Fisco e contabilità

Da Roma a Milano, da Torino a Napoli - La falsa promessa dei premi Pnrr

Il decreto ter apre agli aumenti dei fondi accessori se valgono fino all’8% costi di personale

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

I premi prospettati dal decreto Pnrr ter non arriveranno mai, almeno negli enti più grandi, per l’alta incidenza del salario accessorio sul personale.

Per garantire più efficacia all’azione amministrativa, in considerazione degli impegni derivanti dall’attuazione del Pnrr e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026 gli enti locali, se rispettano i requisiti elencati all’articolo 8, comma 4 del Dl 13/2023 approvato giovedì dal Senato e ora in attesa della semplice ratifica alla Camera, possono superare il tetto fissato dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/ 2017, nella componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale, anche di livello dirigenziale. Lo sforamento non può superare il 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Per poter procedere a questo aumento, gli enti devono aver soddisfatto nel rendiconto dell’anno precedente quattro requisiti: approvazione del consuntivo entro il 30 aprile, rispetto dell’«equilibrio di bilancio» (saldo W2), rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti e un’incidenza del salario accessorio e incentivante, rispetto al totale della spesa del personale, non superiore all’8 per cento. L’ultima condizione è misurata attraverso l’indicatore 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (articolo 228, comma 5, del Tuel).

Questo parametro misura l’incidenza del salario accessorio e incentivante rispetto al totale della spesa di personale, attraverso il rapporto che vede, al numeratore, gli impegni del pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato, + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007, straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato, + Fpv in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – Fpv di entrata concernente il Macroaggregato 1.1, e, al denominatore, quelli riferiti al Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 Irap + Fpv in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – Fpv in entrata concernente il Macroaggregato 1.1.

In attesa di conoscere i valori approvati con il rendiconto 2022, l’analisi delle risultanze a consuntivo 2021 mostra, negli enti di maggiori dimensioni, valori molto al di sopra della soglia dell’8 per cento. Nel Comune di Roma, ad esempio, lo scorso anno l’indicatore ha assunto il valore del 22,61 per cento. Seguono la classifica Torino, con il valore pari al 20,52 per cento, e Genova al 19,82. Proseguendo la graduatoria delle grandi città si trova Bari, dove il rapporto era pari al 18,32, mentre Milano aveva un indicatore del 16,8 per cento. Scorrendo ancora troviamo Firenze al 15,91 per cento, Napoli al 14,56 e Venezia al 13,76.

È quindi evidente che almeno nelle grandi città la soglia del parametro rende di fatto inapplicabile la norma, finalizzata invece a incentivare proprio i Comuni dove sono confluite le maggiori risorse degli investimenti Pnrr.

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