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Stop al referente unico per i permessi legge «104» e priorità al lavoro agile e flessibile

Il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più di uno dei soggetti legittimati che ne possono fruire in alternativa

di Consuelo Ziggiotto

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più di uno dei soggetti legittimati dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, che ne possono fruire in alternativa tra loro.

Esce così di scena il principio del referente unico che ha guidato le regole di utilizzo dei permessi a tutela della grave disabilità.

Dal 13 agosto prossimo, data di entrata in vigore del Dlgs 105/2022, vale la possibilità di condividere la fruizione dei tre giorni di permesso mensile, tra più soggetti aventi diritto. Questo è il contenuto del nuovo articolo 33, comma 3, così come riscritto dal decreto legislativo 105/2022.

Il diritto ai permessi non è più riconosciuto quindi ad un solo soggetto legittimato su base mensile, ma può essere condiviso, con un altro soggetto legittimato. A significare che la ripartizione può diventare, ad esempio, se goduti su base giornaliera, di 1 e 2 giorni in capo a due soggetti diversi, rispettivamente.

La condivisione nel mese tra più soggetti legittimati dei tre giorni di permesso retribuiti, renderà un pochino più macchinosa la gestione della fruizione mista dei permessi riferita cioè alla possibilità di frazionare ad ore il permesso mensile, così come previsto dall'articolo 33 del contratto 21.05.2018, disposizione non modificata nella pre-intesa sottoscritta il 4 agosto scorso.

La disciplina contrattuale consente infatti di utilizzare i permessi che la legge misura in giorni, anche in ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili.

Altra novità riguarda l'ampliamento della platea dei beneficiari del permesso, estesa ora alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto (articolo 1, commi 20 e 76, legge 76/2016).

Ma non è finita: il Dlgs 105/2022 inserisce un nuovo comma (6-bis) all'articolo 33 della legge 104/1992 riconoscendo nel contenuto un diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile ai genitori di figli gravemente disabili senza alcun limite di età dei figli, ai lavoratori con disabilità grave e ai care givers. Il riferimento all'elenco dei soggetti che hanno questo diritto di priorità è contenuto nel novellato articolo 18, comma 3-bis della legge 81/2017, di disciplina del lavoro agile.

Ultimo ma non meno importante, il rifiuto, l'opposizione oppure l'ostacolo all'esercizio dei diritti contenuti all'articolo 33 della legge 104/92, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

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