Fisco e contabilità

Applicazione della Tarsu/Tari alla società che gestisce i parcheggi pubblici: conta il contratto

Per comprendere se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree

di Federico Gavioli

Ai fini della corretta applicazione della Tarsu/Tari, il contratto che interviene, tra il Comune proprietario dell'area e il concessionario del servizio di parcheggio, deve essere analizzato complessivamente per comprendere se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio, al fine di comprendere se sussiste, o meno, il presupposto impositivo del tributo locale. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 25548/2022 che ha rigettato il ricorso di una società nei confronti del Comune che gli aveva dato in concessione un'area da gestire con un parcheggio pubblico a pagamento.

Il ricorso
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo all'allora Tarsu per il 2008, eccependo, tra l'altro, la carenza del presupposto impositivo e la non corretta individuazione del soggetto passivo, il difetto di motivazione sull'applicazione delle sanzioni nel massimo e la necessità di disapplicare le sanzioni irrogate per obiettive condizioni di incertezza. Il ricorso era stato parzialmente accolto dal giudice di primo grado che aveva ritenuto la sussistenza del debito tributario, dichiarando non dovute le sanzioni; la società ha proposto ricorso in Ctr che sostanzialmente confermava la sentenza di primo grado.

L'analisi della Cassazione
La Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, osserva come il presupposto impositivo della Tarsu è diverso rispetto al presupposto della Tosap e di conseguenza deve distinguersi tra occupazione di aree con sottrazione all'uso pubblico che costituisce il presupposto della Tosap - e la detenzione di aree rilevante ai fini della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. La Cassazione ricorda di aver già avuto modo di precisare, in materia di soggezione alla Tari per le aree destinate a parcheggio, che è indebita ogni sovrapposizione tra la Tosap e la Tari, nella erronea convinzione che l'orientamento giurisprudenziale maturato in tema di Tosap sia dirimente e analogo discorso può farsi per la Tarsu.
La mera occupazione o detenzione di un qualsivoglia spazio non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare un tributo, se non accompagnata da elementi specificativi del vantaggio economicamente apprezzabile che ciò arreca, anche in relazione alle caratteristiche dello spazio occupato. Essenziale è, dunque, la corretta interpretazione del contratto, purché si tenga conto dei differenti presupposti impositivi tra i due tributi.

Per i giudici di legittimità va confermato il principio già affermato dalla Cassazione in tema di Tari e cioè che in riferimento alla Tarsu il contratto che interviene tra il proprietario di una area (Comune) e il concessionario del servizio di parcheggio deve intrepretarsi con una lettura complessiva delle clausole per verificare se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte della aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo del tributo in oggetto, costituito dalla detenzione o occupazione di un immobile suscettibile di produrre rifiuti, il che obbliga il detentore/produttore dei rifiuti a sostenere, nella misura determinata dalla normativa nazionale, un onere economico, in applicazione della regola eurounitaria «chi inquina paga». In tema di Tosap, invece, la lettura del contratto deve essere finalizzata a verificare se l'aera occupata è sottratta all'uso pubblico, ovvero se il concessionario si limita a gestire il servizio parcheggio, restando così l'area sottoposta ad un'occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non della concessionaria.

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