Personale

Gli inquadramenti professionali cambiano con il nuovo contratto

La ridefinizione dei profili professionali è uno degli impegni più rilevanti che attendono le amministrazioni locali nei prossimi mesi: in questa direzione spingono le disposizioni dettate dal nuovo contratto nazionale e le indicazioni contenute nelle linee guida della Funzione pubblica sulla programmazione del fabbisogno e sui concorsi, attuative dei principi dettati dal decreto legislativo 75/2017. Si deve in premessa ricordare che la competenza alla loro adozione è un atto gestionale; in fatto di relazioni sindacali è previsto il confronto, previa informazione resa dall’ente,
Le amministrazioni devono dare corso alla revisione dei profili professionali della categoria D per applicare il superamento della distinzione tra posizioni giuridiche 1 e 3 delle posizioni di accesso iniziale. Questa revisione può portare al mantenimento di alcuni profili specifici e al superamento di altri.

Alcuni esempi
Facciamo un paio di esempi. Sicuramente il profilo degli avvocati deve essere mantenuto, perché si tratta di una professionalità specifica e sono richiesti titoli peculiari. Anche il profilo di funzionario amministrativo, distinto dall’istruttore amministrativo, merita di essere mantenuto.
Occorre ricordare che le amministrazioni devono mantenere ad personam l’inquadramento dei dipendenti in servizio nella categoria D3 e di quelli di cui l’ente ha in corso le procedure di assunzione, provvedendo al superamento di questi inquadramenti man mano che i dipendenti interessati cessano. Al riguardo merita di essere chiarito se la salvaguardia dell’inquadramento in D3 deve essere prevista anche nel caso di scorrimento di graduatorie: la risposta sembra negativa perché, per poter giungere a questo esito, si deve dare un’interpretazione estensiva di una clausola di salvaguardia che ha tutte le caratteristiche di una disposizione “speciale”.
Sempre nella categoria D si deve tenere conto delle conseguenze che sono determinate dalle disposizioni dettate dal Dlgs 75/2017 nella parte in cui prevedono, per come illustrato dalle Linee Guida sulla programmazione del fabbisogno e sui concorsi, che le amministrazioni possono richiedere il possesso del titolo di dottore di ricerca come requisito per l’accesso a specifici profili della categoria D, oltre che essere ovviamente utilizzato come titolo da premiare con l’attribuzione di uno specifico punteggio. Per cui nella categoria D si potrà in linea generale accedere con la laurea breve, con quella specialistica/magistrale/vecchio ordinamento o con il dottorato di ricerca. È evidente che occorre individuare per i singoli profili professionali quale sia il titolo di studio più adeguato. È strettamente connessa l’opportunità segnalata dalle Linee Guida: l’attivazione da parte delle amministrazioni di profili professionali innovativi ed adeguati alle necessità emergenti delle Pa, anche con riferimento alle esperienze che si sono sviluppate in altri paesi europei.

I profili professionali
Il contratto spinge inoltre gli enti ad attivare specifici profili professionali per il personale addetto alla informazione ed alla comunicazione; viene così colmata una “lacuna” dei precedenti contratti che non hanno dato applicazione alle indicazioni dettate nella legge n. 150/2000 sulla comunicazione nelle Pa. Si deve ricordare che questa lacuna è stata colmata in numerose realtà con l’applicazione a questi dipendenti del contratto dei giornalisti: il superamento di questa anomalia richiede uno specifico percorso contrattuale nazionale come indicato dalla dichiarazione congiunta n. 8 per coloro che sono inquadrati in questo modo, mentre per i nuovi inquadramenti si devono istituire i profili sollecitati dal contratto.

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