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Sulle progressioni verticali «in deroga» la Corte dei conti non si pronuncia

I giudici contabili siciliani hanno ritenuto che l'interpretazione della disciplina esula dalla materia della contabilità pubblica

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Resterà deluso (almeno per il momento) chi sperava in un intervento della magistratura contabile che confermasse o sconfessasse in qualche modo l'interpretazione dell'Aran sulla delicata questione della deroga al principio della riserva del 50% dei posti per le assunzioni dall'esterno per le progressioni verticali effettuate con lo 0,55% del monte salari dell'anno 2018.

La Corte dei conti per la Sicilia, con deliberazione n. 133/2023/PAR, ha infatti ritenuto inammissibile, dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere formulata da un ente locale sulla questione.

Come è noto l'ultima tornata contrattuale del comparto degli enti locali, nel dare applicazione alle previsioni contenute nell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del Dlgs 165/2001, ha introdotto (articolo 13, comma 6) la disciplina le progressioni verticali in deroga alla disciplina ordinaria, quest'ultima riproposta pedissequamente dall'articolo 15 del medesimo contratto.

In particolare, viene prevista la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2025, le progressioni tra le aree di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza.

La disposizione (comma 8) ha previsto che le progressioni in questione sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali.

L'interrogativo che sin da subito ha tenuto banco sull'applicazione dell'istituto è se per tali progressioni trova applicazione il principio costituzionale della riserva del 50% dei posti per le assunzioni dall'esterno oppure se le stesse sono da considerarsi in deroga al suddetto limite.

Un dubbio di non poco conto anche in vista della definizione dei piani occupazionali che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare all'interno del Piao.

Con l'intento lodevole di mettere in condizione gli enti di operare con maggiore serenità, l'Aran ha provato a risolvere il rebus con il parere CFL 209 (si veda Nt+Enti locali & edilizia del 29 marzo).

L'Agenzia ha così affermato che se gli enti decidono di avvalersi di tale facoltà – ovvero dello 0,55% del monte salari 2012 - possono farlo derogando ai principi sull'accesso. Qualora decidano invece di fare ricorso, anche in aggiunta alla quota di cui al comma 612 della legge di bilancio 2022, a proprie capacità assunzionali, dovranno farlo rispettando la riserva del 50% (almeno) da garantire ad assunzioni dall'esterno (ovvero mediante concorso o scorrimento di graduatoria concorsuale).

I giudici contabili siciliani hanno ritenuto che l'interpretazione della disciplina delle progressioni verticali «in deroga» esula dalla materia della contabilità pubblica, rientrando a pieno titolo della disciplina contrattuale.

Ciò porterebbe a escludere un intervento interpretativo della magistratura contabile, in quanto non competente questioni attinenti all'interpretazione e al contenuto delle norme dei contratti e degli istituti dalle stesse disciplinate.

Da qui l'inammissibilità oggettiva del parere, con precisazione che l'esclusività, per legge, in capo all'Aran della competenza sull'interpretazione delle norme contrattuali.

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