Fisco e contabilità

Riconciliazione debiti/crediti negli enti pubblici, Fpv e cronoprogrammi, incarichi esterni: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RICONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI ENTI PUBBLICI
Al fine di evitare di minare sia l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile. É stato affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte costituzionale, n. 6/2019). La mancata riconciliazione dei crediti e debiti reciproci realizza un vulnus per gli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione. l'Unione, non ricadendo della previsione dell'articolo 11 del Dlgs 118/2011, non soggiace espressamente agli obblighi formali di asseverazione, purtuttavia, l'esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio dell'ente con quelle dell'unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza: non c'è dubbio, infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti realizzi, anche in questo caso, un vulnus per gli equilibri di bilancio, o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 142/2022

FPV E CRONOPROGRAMMI
Nella fase di programmazione del bilancio di previsione, e, in specie, con riferimento alle modalità di redazione del Fpv segnatamente per le spese di investimento, al fine di una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata (principio di esigibilità), è indispensabile: a) che le nuove opere programmate nel triennio diano evidenza della diacronia temporale che si viene a creare tra l'accertamento delle entrate che finanziano l'investimento e l'esigibilità della spesa programmando adeguatamente il Fpv sulla base dei cronoprogrammi elaborati; b) che, in ogni annualità del bilancio di previsione, il Fpv stanziato in uscita (quale spesa) corrisponda al Fpv stanziato in entrata nell'anno successivo. D'altro canto, l'imputazione delle spese di investimento in un unico esercizio vanifica, nella sostanza, lo strumento contabile del Fpv, funzionale a dare contezza tanto all'Esecutivo quanto al consiglio comunale nonché agli stessi cittadini dei tempi di realizzazione dell'opera attesa. Infatti, la rappresentazione delle risorse di investimento in un unico anno non risponde alla ratio dell'istituto armonizzato, limitandosi a riproporre la classica modalità contabile di riconduzione in bilancio degli stanziamenti con (eventuale) riporto, a seconda dei casi, a residuo proprio o a residuo di stanziamento, delle risorse, rispettivamente, non pagate o non ancora impegnate nonché dei pagamenti effettuati.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 138/2022

INCARICHI ESTERNI E PRESUPPOSTI
La predeterminazione della durata dell'incarico è stata espressamente ricollegata dalla giurisprudenza a parametro in base al quale è possibile verificare il rispetto del presupposto di legittimità dell'incarico rappresentato dal carattere di temporaneità. É stato infatti affermato: «Dal requisito della ‘eccezionalità' del ricorso ad apporti esterni deriva, quale corollario, quello della temporaneità e, dunque, della limitatezza e determinatezza dell'incarico, la cui durata deve essere perciò determinata e temporalmente limitata, come del resto è espressamente disposto dal più volte citato art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001».
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 140/2022

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