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Congedi parentali Covid, fruizione oraria e nuovi benefici in arrivo

L'articolo 2 del decreto legge si profila oggetto di un deciso restyling in sede di conversione

di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Prosegue l'iter della conversione in legge del Dl 30/2021, che com'è noto ha riportato in vita i congedi parentali straordinari correlati all'emergenza epidemiologica.

In una fase in cui si tenta la riapertura delle attività educative, mentre permane l'incertezza legata all'andamento dei contagi, l'articolo 2 del Decreto si profila oggetto di un deciso restyling, a sanare alcune lacune palesate dal testo originario ma anche a introdurre benefici in più.

Innanzitutto si precisa che il godimento degli istituti è correlato alla sospensione non solo dell'attività scolastica, ma anche di quella educativa, estendendo così la platea dei beneficiari ai genitori dei più piccini.

Viene poi introdotto il comma 1-bis, che precisa che il diritto a lavorare in smart working, principale strumento di sostegno previsto dalla norma originaria, è fruibile da entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 104/1992, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali. In questi casi viene meno il requisito dell'alternanza tra un genitore e l'altro, che resta invece ordinariamente prevista.

Revisione anche del secondo comma, lì dove si disciplina il congedo che soccorre quando il lavoro agile è impossibile. Remunerato al 50 per cento della retribuzione, secondo la regola del Dlgs 151/2001, esso rappresenta per molti lavoratori addetti ad attività non «smartizzabili» l'unica soluzione.

Il Ddl interviene dapprima a chiarire che il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave ed accertata (articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) a prescindere dall'età del figlio e a copertura di una molteplicità di casi. Esso vale infatti per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonchè per il periodo di quarantena dello stesso, nel caso in cui sia disposta la sospensione dell'attività̀ didattica o educativa in presenza, o ancora quando il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Assai rilevante l'ulteriore novità del secondo comma, che prevede che il congedo, finora giornaliero, possa essere fruito anche in modalità oraria.

Per i dipendenti delle funzioni locali dovrebbe ritenersi applicabile il principio per cui, in assenza di diversa regolazione pattizia, la nozione di fruizione oraria debba leggersi attraverso il prisma del comma 1-ter dell'articolo 32 del Testo unico sulla maternità e paternità, ovvero ch'essa si traduca nella metà dell'orario medio giornaliero.

L'assimilazione naturale tra il congedo covid e il tradizionale congedo parentale, che conduce peraltro alla conferma della conversione, a richiesta, dei periodi fruiti a quest'ultimo titolo tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del Dl 30/2021 nel congedo Covid, lascia persistere questo convincimento.

Il disegno di legge riforma poi l'accesso al bonus baby sitting di cui al comma 6, estendendo il novero dei beneficiari al personale della polizia locale impegnato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica nonché ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie e di assistente sociale, che abbiano figli conviventi minori di anni 14.

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