Fisco e contabilità

Consulta, stop ad go sulle prerogative delle Regioni

Bocciate le norme della legge 234/2021 sul contributo ai Comuni per la rigenerazione urbana e ai tirocini extracurricolari

di Amedeo Di Filippo

Sono incostituzionali le norme della legge di bilancio 2022 che affidano allo Stato il compito di ripartire ai comuni i contributi per la rigenerazione urbana senza coinvolgere le regioni e quelle che riscrivono le regole in materia di tirocini extracurriculari; salve invece quelle che impongono alle regioni di redigere il piano di fabbisogno del personale sanitario. Lo ha sancito la Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2023.

Fabbisogni di personale
La Consulta giudica il ricorso promosso dalla Regione Veneto su alcune disposizioni della legge 234/2021. Il primo gruppo si trova nel comma 269, in materia di personale e di nomine negli enti del Ssn. In particolare viene previsto che la spesa per il personale non può superare il valore dell'anno 2018 o, se superiore, quello fissato dalla legge finanziaria del 2010. Tali valori sono incrementati annualmente del 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale. Qualora emergano oggettivi ulteriori fabbisogni può essere concessa un'ulteriore variazione del 5%, che include le risorse per il trattamento accessorio. Dal 2022 l'incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale, adottata dal Ministero della salute, sulla cui base le regioni predispongono il piano triennale.
La Corte si sofferma sull'onere di redigere il piano al fine di accedere alle quote aggiuntive di fondo sanitario nazionale, dichiarato legittimo in quanto le norme, nonostante la «presenza di un intreccio inestricabile di competenze, sia esclusive che concorrenti», sono riconducibili alla competenza legislativa statale in materia di principi fondamentali per il «coordinamento della finanza pubblica». D'altro canto la norma recepisce quanto convenuto nell'intesa in Conferenza Stato-regioni, la cui finalità era proprio quella di fornire agli enti regionali uno strumento di programmazione per le risorse umane che consentisse di assicurare standard uniformi. Nemmeno viene scalfito il principio di ragionevolezza, poiché la disposizione non determina alcuna sovrapposizione fra i piani triennali che ogni amministrazione deve redigere e il nuovo piano triennale che deve essere redatto dalle regioni per poter accedere alle risorse aggiuntive.

Rigenerazione urbana
Sono stati inoltre impugnati i commi da 534 a 537 dell'articolo 1 della legge 234/2021, nella parte in cui prevedono che i contributi per la rigenerazione urbana erogati dallo Stato siano ripartiti tra i comuni con decreto interministeriale, senza coinvolgere le regioni. Rileva la Consulta che queste norme non configurano né una tipologia di finanziamento riconducibile al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, né un intervento di principio nella materia «governo del territorio», quanto piuttosto un tipico caso di chiamata in sussidiarietà, poiché le risorse rappresentano l'implementazione del programma intrapreso con la legge 160/2019 volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale di tutti i comuni italiani, poi recepito tra le linee di investimento finanziate con il Pnrr. Così inquadrato il contesto normativo, la Corte rileva come fondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto gli interventi statali di "attrazione in sussidiarietà" devono esercitarsi nel rispetto della leale collaborazione e garantire momenti partecipativi per gli enti territoriali "espropriati" delle prerogative costituzionali, a fronte dell'esigenza di assicurare un esercizio unitario delle funzioni. In questo caso, infatti, lo Stato ha attratto le competenze amministrative di dettaglio e le competenze legislative regionali, mancando di coinvolgere le regioni sia a monte che a valle dell'adozione del Dpcm, privandole del diritto di partecipare alla gestione del fondo.

Tirocini
Infine è stato impugnato il comma 721 della legge del 2021 laddove, nel demandare a un accordo in Conferenza Stato-regioni la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini extracurriculari, stabilisce che la revisione della disciplina debba avvenire «secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale» (lettera a). Anche tale questione viene ritenuta fondata, a motivo del fatto che la competenza legislativa esclusiva delle regioni riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici, sia mediante strutture proprie delle singole regioni, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi. Nel caso in esame, la disposizione impugnata circoscrive l'applicazione dei tirocini curriculari ad alcuni soggetti escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa. Tale limitazione determina anche in questo caso un'indebita invasione della competenza legislativa regionale residuale in materia di «formazione professionale».

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