Amministratori

Professionisti, Pa vincolata a un compenso «equo»

Una serie di recenti pronunce giudiziarie affronta il tema dell'equo compenso dei professionisti, anticipando l'intervento del legislatore

di Guglielmo Saporito

Una serie di recenti pronunce giudiziarie affronta il tema dell'equo compenso dei professionisti, anticipando per certi versi l'intervento del legislatore. L'ultima sentenza è del Tar di Napoli (14 novembre 2022 n.7037) che annulla un incarico di assistenza legale affidato per un compenso (600 euro) definito «irrisorio». La lite ha visto avversari l'Ordine degli avvocati di Roma e un Comune dell'isola di Ischia. La tutela delle retribuzioni dei liberi professionisti riguarda i settori legali, tecnici, contabili e si estende alle professioni non organizzate in Ordini, ma regolate dalla legge 4/013. Si discute in particolare dei minimi tariffari e dell'equo compenso tutte le volte che le parti non abbiano concordato una retribuzione in forma scritta (tribunale di Firenze 662/2022), oppure quando il rapporto coinvolga clienti "forti", cioè imprese bancarie, assicurative o con fatturato superiore a 50 milioni.Il fronte più ampio di contrasti riguarda gli incarichi affidati da pubbliche amministrazioni, dove la legge (articolo 19 quaterdecies del Dl 148/2017) impone una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto dal professionista, al contenuto e caratteristiche della prestazione, e adeguata ai parametri previsti dal legislatore.

Tali «parametri», per gli aspetti monetari che riguardano gli avvocati, sono contenuti nel Dm 55 del 10 marzo 2014, che elenca varie prestazioni giudiziarie con i relativi importi (ad esempio, lo studio della controversia e la discussione della lite). Insieme con tali parametri, nel Dm 55 c'è anche una serie di principi, validi anche per altre categorie di professionisti iscritti a Ordini, Collegi o elenchi. I principi del Dm comuni a tutti i professionisti esigono proporzionalità e tutela da remunerazioni irragionevoli negli incarichi affidati da Pa (Consiglio di Stato, parere 1743/2022). Ciò tuttavia non esclude contrasti, che anzi sorgono di frequente per gli incarichi di difesa degli enti pubblici. Tali incarichi non sono soggetti alle procedure del Testo unico appalti (articolo 17 del Dlgs 50/2016), bensì a generiche procedure selettive, a volte basate sulla sola offerta economica. Di qui il rischio di selezioni che, come nel caso deciso dal Tar di Napoli (7037/2022), prevedano un compenso di 600 euro per ogni lite: importo irrisorio, secondo i giudici, perché oltretutto non si trattava di contenzioso semplice (come in materia di accesso agli atti o di ottemperanza al pagamento di somme). Abolite le tariffe minime (articolo 2, Dl 223/2006), anche se il professionista è disponibile a lavorare sotto tariffa la Pa è comunque obbligata ad assicurare una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (Tar Catanzaro 1537/2018). In altri termini, anche se il professionista offre un prezzo stracciato e sotto tariffa, l'amministrazione deve difendere la parte debole del rapporto contrattuale, cioè il professionista stesso.

In conseguenza, l'ente pubblico non può definire unilateralmente un compenso ridotto, imponendolo senza alcun margine di contrattazione (Tar Brescia 1088/2021), ma può affidare l'incarico a compenso ridotto se ciò derivi da ribassi di gara: in quest'ultimo caso, il professionista non può lamentarsi, perché ha rinunciato alla protezione che gli spetterebbe quale parte debole del rapporto contrattuale (Tar Milano 1071/2021). Quindi, la Pa che intenda scegliere un difensore legale deve applicare il principio dell'equo compenso, ma entro limiti più elastici rispetto agli importi contenuti nel Dm 55/2014, dovendosi tener presenti le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la natura dell'attività di difesa da svolgere in concreto (Tar Roma 9404/2021). Inoltre, si può preferire il preventivo più conveniente se la qualità del servizio è assicurata a monte, dalla specifica competenza dei professionisti invitati a presentare preventivi (Tar Milano 1071/2021). Infine, occorre ricordare i casi in cui la prestazione professionale assicuri di per sé lustro e visibilità: in questi casi si può anche giungere a prestazioni integralmente gratuite, come nel caso di incarichi di consulenza ministeriale (Consiglio di Stato 7442/2021). Ma deve comunque trattarsi di casi eccezionali, come prevede la legge 78/2022 sulla riforma degli appalti.

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