Amministratori

Non può essere responsabile dell'ufficio tecnico l'architetto che ha svolto incarichi professionali per il Comune

Anac precisa che allo stato attuale non sono previsti limiti di applicazione legati alle dimensioni

di Manuela Sodini

L'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune attribuito all'architetto che nei due anni antecedenti all'assunzione ha svolto incarichi professionali a favore del Comune stesso è inconferibile. Questa la fattispecie oggetto di una delibera di Anac che è originata da una segnalazione relativa alla presunta inconferibilità dell'incarico di responsabile del settore tecnico di un Comune affidato in base all'articolo 110 del decreto 267/2000 a un architetto. In particolare, è stato segnalato che nei due anni antecedenti all'assunzione dell'incarico di responsabile, l'interessata avrebbe svolto diversi incarichi professionali a favore del Comune.

Nella memoria difensiva l'architetto prospettava l'inapplicabilità dell'articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto 39/2013, in quanto gli affidamenti che farebbero ritenere inconferibile l'incarico di responsabile sarebbero stati effettuati nei confronti della società presso la quale l'interessata ricopriva l'incarico di direttore tecnico, precisando che solo un incarico aveva carattere personale e comunque da ritenersi occasionale.

Anac, dopo aver richiamato l'articolo 4 del Decreto 39/2013, in base al quale «A coloro che, nei due anni precedenti, … abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento», procede a esaminare gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità che attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono: l'aver svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico (periodo di raffreddamento), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico e l'aver assunto un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

Dagli atti del conferimento degli incarichi, benché formalmente affidati alla società, risulta che sono stati conferiti a titolo personale all'architetto in questione quantomeno per gli anni 2017-2018, dunque, non risultando accoglibili le argomentazioni difensive formulate dall'interessata.

Quanto all'incarico in destinazione, Anac richiama le proprie delibere 1001/2016 e 925/2017 in cui si afferma che «tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013».

Nel caso di specie si trattava di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Dlgs 267/2000 (Tuel), con inquadramento nella categoria D.

Anac, pur riconoscendo le criticità di applicazione delle disposizioni del decreto 39/2013 con riferimento ai piccoli Comuni, precisa che allo stato attuale non sono previsti limiti di applicazione legati alle dimensioni dell'ente e, pertanto, l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune attribuito all'architetto è inconferibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 39/2013.

Anac osserva inoltre che nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito del Comune non sono pubblicate le dichiarazioni dell'architetto sull'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, né l'atto di conferimento dell'incarico, richiamando il Responsabile anticorruzione e trasparenza a un maggiore presidio sull'acquisizione e pubblicazione di tali dichiarazioni, oltre a rimettere in base all'articolo 18 del decreto 39/2013 al Rpct la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente così come chiarito nella delibera Anac n. 833/2016.

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