Fisco e contabilità

Disavanzo di amministrazione, tutte le diverse regole da osservare per la copertura pluriennale

Le modalità devono essere illustrate nella relazione sulla gestione insieme alle cause e alle iniziative da assumere

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Focus di revisori e dirigenti finanziari sulle modalità di copertura pluriennale del disavanzo di amministrazione, che devono essere illustrate nella relazione sulla gestione, insieme alle cause e alle iniziative da assumere. Con l'approvazione del rendiconto della gestione 2022 sorge l'obbligo di ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato in base all'articolo 186 del Tuel, applicandolo, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, all'esercizio o agli esercizi del bilancio per l'anno in corso entro i termini della consiliatura. La mancata adozione di quest'ultima delibera è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. La corretta imputazione della quota di disavanzo da iscrivere nella parte spesa del bilancio di previsione 2023/2025 e, conseguentemente, l'arco temporale utilizzabile per il rientro del deficit, dipendono però dalla natura e dalla genesi dello stesso. Essendo molte le tipologie di disavanzo di amministrazione, in riferimento alle quali occorre applicare regole e tempi diversi, può essere utile un riepilogo.

Oltre all'eventuale disavanzo di amministrazione sorto nel 2022 "ordinario" è necessario fornire rappresentazione anche di eventuali quote pregresse, che possono derivare dal disavanzo tecnico o dal disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. La prima tipologia (articolo 13, comma 3, del Dlgs 118/2011), che si determinava a seguito delle dinamiche di reimputazione dei residui attivi e passivi in sede di passaggio alla contabilità armonizzata, si differenzia dal disavanzo da riaccertamento straordinario per il quale sono previste modalità di copertura in un massimo di 30 esercizi, a quote costanti, a partire dal 2015 (Dm 2 aprile 2015).

Si copre invece in quindici annualità, a partire dal 2021, il disavanzo derivante dall'adozione del metodo ordinario di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità in sede di rendiconto. Da ripianare poi in dieci quote costanti, a decorrere dal 2022, il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei crediti di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La misura, disciplinata dall' articolo 4 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) interessa i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e riguarda le persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30mila euro. Questa norma ricorda quanto era stato già previsto dall'articolo 11-bis del Dl 135/2018 con cui veniva disposto lo stralcio dei crediti iscritti a bilancio per importi residui unitari fino a mille euro e l'obbligo di copertura del relativo disavanzo in un massimo di cinque esercizi.

Ulteriore risultato negativo può derivare poi da costituzione del Fal (Fondo anticipazione liquidità) da ripianare secondo l'articolo 52, comma 1-bis, del Dl 73/2021 in dieci quote costanti a partire dall'esercizio 2021.

Gli enti che, avendo registrato squilibri strutturali di bilancio, hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sono tenuti al relativo ripiano in un periodo compreso fra i quattro e i venti anni.

Dal rendiconto della gestione 2023, infine, potrà essere rilevato anche l'ulteriore disavanzo generato dallo stralcio di cartelle previsto legge 29 dicembre 2022 n. 197.

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