Fisco e contabilità

Riaccertamento dei residui, avvio a novembre: con benefici anche per il bilancio di previsione 2023/2025

É la via scelta dal Comune di Napoli per cercare di rispettare la scadenza

di Claudia Gargiulo e Patrizia Ruffini

Per rispettare il termine del 30 aprile per l'approvazione del rendiconto, può essere utile avviare, già negli ultimi mesi dell'anno, il riaccertamento dei residui, riferito a quei valori già approvati con il rendiconto 2021 (residui da residui). Suddividendo in due tappe l'operazione, i responsabili dei servizi effettuano dapprima l'analisi dei residui provenienti dalla gestione 2021 ed esercizi precedenti; mentre sarà completato, nei primi del 2023, il riaccertamento di quelli generati dalla competenza 2022. Le verifiche sui residui si possono, infatti, effettuare durante tutto l'anno e sino a chiusura del riaccertamento riferito al rendiconto 2022, confluendo tutte nell'unica delibera di Giunta da approvare quale atto preliminare all'approvazione dello schema di rendiconto.

É la via scelta dal Comune di Napoli per cercare di rispettare la scadenza. Negli enti di grandi dimensioni le "righe" dei residui sono molte e ciò rende difficoltoso completare l'attività concentrandola tutta nei primi mesi dell'anno.

L'anticipo consente, non solo di ottimizzare il processo, ma anche di disporre, in vista della preparazione del bilancio di previsione 2023/2025, di dati importanti ai fini del calcolo del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022. L'attendibilità di questo valore è essenziale ai fini di una programmazione finanziaria in reale equilibrio.

Controllando gli elenchi dei propri residui attivi e passivi (sorti nel 2021 e anni precedenti) ricevuti dal servizio finanziario, i responsabili dei servizi devono segnalare:
• le somme da stralciare, indicandone il motivo; tali cifre, minori impegni e minori accertamenti, confluiranno nel risultato di amministrazione. Per i residui attivi stralciati occorre precisare se si tratta di insussistenza, prescrizione, inesigibilità. Per i residui attivi di dubbia esigibilità, poi, la spiegazione fornita dal responsabile del servizio è necessaria per consentire al servizio finanziario di effettuare l'accantonamento al relativo fondo crediti di dubbia esigibilità;
• le somme che devono essere conservate nel conto del bilancio 2022, quali residui attivi e passivi.

Si sottolinea che nell'attività di ricognizione dei residui da parte dei responsabili dei servizi è essenziale la motivazione data per ogni singola voce, sia che essa venga mantenuta, sia che venga cancellata; in caso di mantenimento del residuo, essa deve essere tanto più significativa quanto più anziana è la posta da conservare.

I principi contabili si soffermano sul tema dell'anzianità dei residui sotto due aspetti:
• uno riguarda specificamente i residui attivi, per i quali il principio applicato della competenza prevede che - trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso - il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Si tratta di una valutazione e decisione del responsabile dell'entrata, a cui deve far seguito l'intervento del responsabile del servizio finanziario, tenuto a valutare la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale. In questo caso, quindi, il fondo svalutazione crediti, poiché terrà conto anche di voci dell'attivo (crediti) presenti nello stato patrimoniale e non più nel conto del bilancio, sarà maggiore del Fcde accantonato in contabilità finanziaria;
• l'altro riguarda tutti i residui, sia attivi sia passivi, che siano più anziani di 5 anni (ai fini del rendiconto 2022, quelli sorti prima del 2018) ed attiene alla completezza della relazione sulla gestione allegata al rendiconto. Secondo quanto previsto dal principio contabile della programmazione, che riprende l'articolo 11, sesto comma, del Dlgs 118/2011, la relazione deve illustrare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi. Come suggerimento operativo il responsabile del servizio finanziario, nel trasmettere alla struttura gli elenchi dei residui, potrebbe ricordare questa necessità, stabilendo una soglia di valore al di sopra della quale, per i residui più vecchi di 5 anni, debba essere fornita una specifica ragione ai fini del mantenimento.

Altro controllo da compiere nel riaccertamento è quella dell'eventuale avvenuta cancellazione di impegni che erano stati certificati tra le maggiori spese finanziate da fondi per l'emergenza Covid-19. Il Dm 18 ottobre 2022 prevede che queste economie debbano essere riportate nella prossima certificazione, da rendere a maggio 2023, come minori spese Covid, in modo da farle partecipare alla verifica finale a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, per dimostrare l'utilizzo delle risorse statali ricevute.

Tra i tanti casi da trattare, vale la pena ricordare gli effetti di eventuali rateizzazioni di entrate esigibili negli esercizi pregressi, e quindi iscritte nei residui attivi: in questa evenienza, che deve risultare da atti formali, deve essere disposta la cancellazione del residuo attivo e l'accertamento dello stesso credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rientro. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. Se il nuovo credito è garantito da polizza fideiussoria, non deve essere effettuato l'accantonamento al Fcde.

Come evidente, il riaccertamento è un' operazione molto articolata che produce effetti, sia sulla contabilità finanziaria, e quindi sull'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia sulla gestione economico patrimoniale.

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