Fisco e contabilità

Personale, la certificazione della sostenibilità della spesa complica le verifiche sui rendiconti

Non c'è coincidenza perfetta fra la norma originaria e il suo decreto attuativo

di Corrado Mancini

Con l'approvazione dei rendiconti, quest'anno, per la prima volta, anche Province e Città metropolitane si dovranno cimentare con la verifica della loro capacita assunzionale basata sul principio della sostenibilità finanziaria. Dopo il Dm del 3 settembre 2019, con le regole per le Regioni, e quello del 17 marzo 2020 per i Comuni, con il decreto 5 gennaio 2022, riferito a Provincie e Città metropolitane, si è chiuso il ciclo dei decreti attuativi dell'articolo 33 del Dl 34/2019, con la conseguenza che anche questi enti dovranno, nella programmazione del loro fabbisogno di personale, confrontarsi con le nuove regole basate sul principio della sostenibilità finanziaria.

L'utilizzo della nuova capacità assunzionale anche per le province e città metropolitane, secondo regole introdotte dal decreto interministeriale 11 gennaio scorso attuativo dell'articolo 33, comma 1-bis del Dl 34/2019, è subordinato alla valutazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverata dall'organo di revisione. In questo senso ci si sta, anche per questi enti, interrogando quando effettivamente sia obbligatoria questa valutazione, perché sulla certificazione dei revisori non c'è coincidenza perfetta fra la norma originaria e il suo decreto attuativo.

L'articolo 33, comma 1-bis del decreto legge stabilisce «a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma… le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione…». La norma, così formulata, sembrerebbe rendere obbligatoria la valutazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato per ogni assunzione di personale a tempo indeterminato.

L'articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale 11 gennaio 2022 dispone invece che «a decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane ... possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione…». Qui il decreto parla di incremento della spesa di personale con riferimento all'ultimo rendiconto approvato e lo condiziona al rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Anche nel successivo articolo 5 comma 2, il decreto riferisce l'asseverazione dei revisori all'incremento della spesa di personale.

Di conseguenza, la domanda che si sta ponendo è: l'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio è obbligatoria con riferimento a ogni programmazione dei fabbisogni di personale che preveda assunzioni a tempo indeterminato o solo dove la programmazione prevede un incremento della spesa di personale?

La questione non è di poco conto in considerazione del lavoro e della responsabilità che deve assumersi l'organo di revisione in tal senso, che va a sommarsi agli innumerevoli e sempre crescenti adempimenti che sono posti a suo carico da una normativa in continua evoluzione e anche in considerazione del fatto che il futuro delle province non è del tutto ben delineato.

A ogni buon conto la logica farebbe propendere per la seconda soluzione in considerazione del fatto che la nuova norma interrompe un periodo di contrazione e forte limitazione alla spesa di personale, dove la regola generale era la sostituzione dei cessati. In effetti quello che può preoccupare, con riferimento alla tenuta degli equilibri di bilancio, è proprio l'incremento incontrollato della spesa di personale in quanto la norma da un lato conferisce maggiore elasticità nella politica del personale, dall'altro richiede maggiore responsabilizzazione nella gestione dell'incremento della relativa spesa.

L'attenzione della magistratura contabile, con riferimento all'esperienza nei Comuni, si sta concentrando proprio sull'incremento della spesa lanciando il monito agli enti che, seppure in presenza di disponibilità teorica ad assumere in ragione di un buon posizionamento rispetto alla soglia di virtuosità, devono conformarsi a principi di prudenza e sostenibilità della spesa (Corte dei conti del Veneto, delibera n. 104/2020).

Quindi tutto farebbe pensare che l'asseverazione dell'organo di revisione circa il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio sia necessaria solamente nel caso in cui la programmazione dell'ente preveda un incremento della spesa e non quando questo si limiti alla sostituzione dei cessati mantenendo sostanzialmente inalterato il relativo costo.

La questione, comunque, rimane aperta sia per Province e Città metropolitane che per i Comuni, un chiarimento ufficiale in questo senso non guasterebbe.

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