Personale

Compensi per le commissioni di concorso, per la Sezione Autonomie quesito inammissibile

La Sezione Autonomie, a valle di un articolato e incerto processo interpretativo da parte delle sezioni regionali di controllo, non scioglie i dubbi

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Non rientra tra le competenze della Corte dei conti stabilire se sia possibile remunerare i dipendenti pubblici per l'attività di componente di una commissione di concorso in base all'articolo 3, commi 13 e 14, della legge 56/2019. Il quesito giunto alla Sezione delle Autonomie, a valle di un articolato e incerto processo interpretativo da parte delle sezioni regionali di controllo (su Nt+ Enti locali & edilizia del 17 maggio), è quindi inammissibile. Queste le conclusioni della deliberazione 9/2022 della sezione centrale della Corte dei conti, sollecitata a esprimersi su un tema che preme molto agli operatori della materia negli enti locali.
Oggetto dei dubbi sollevati nelle diverse sedi sono, com'è noto, ambito e portata applicativa delle regole introdotte dalla Legge sulla Concretezza, in special modo a seguito dell'abrogazione del comma 12 dell'articolo 3 già menzionato ad opera del Dl 162/2019.

La norma in esame, in sintesi:
• prevede che gli incarichi di presidente e membro delle commissioni di pubblico concorso «si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge», anche quando il dipendente sia chiamato in causa da terza amministrazione;
• dispone che attraverso un decreto attuativo (poi giunto nelle vesti del Dpcm 24 aprile 2020) siano aggiornati i compensi spettanti a quei soggetti;
• introduce, per il personale dirigenziale, una deroga al principio della onnicomprensività del trattamento retributivo, fissata dall'articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001.

Sul punto si sono registrati plurimi interventi delle sezioni regionali della Corte dei conti, sollecitate al fine di chiarire tra l'altro se i compensi, che il decreto attuativo dell'aprile 2020 consente di estendere agli enti locali, possano essere attribuiti al personale anche quando questo presti la propria attività per le commissioni dei concorsi banditi dall'amministrazione di appartenenza.

Come ricostruito dalla Sezione delle Autonomie, alcune sezioni hanno ritenuto i dubbi pertinenti alla materia della contabilità pubblica, altre no; talora si è ritenuta la norma inapplicabile agli enti locali (la delibera n. 253/2021 della sezione Lombardia su Nt+ Enti locali & edilizia del 17 maggio); in altra sede si è offerta un'apertura, con particolare riferimento al personale avente qualifica dirigenziale, come fatto dalla sezione per il Veneto con la deliberazione 72/2022. Quest'ultima, peraltro, aveva girato la questione al Presidente della Corte dei conti, per ottenere un intervento in chiave nomofilattica.

Intervento che, come si è visto, si chiude oggi con una pronuncia di inammissibilità: la materia, seppure possa avere riflessi sulla spesa pubblica, «non pone problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti» posti alle amministrazioni da «norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa». La magistratura contabile, dunque, attenendosi al ruolo che le è assegnato, deve chiamarsi fuori dalla questione.

Come rammenta la stessa sezione centrale, la posizione così definita ha conseguenze importanti: il giudizio di inammissibilità sostanzialmente "annulla" gli effetti prodotti dai precedenti deliberati nei confronti dei loro destinatari. Una sorta di colpo di spugna che sembra porre in maggiore rilievo il parere reso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, soggetto certamente titolato a esprimersi sull'interpretazione della norma de qua, nel giugno 2021.

In quella sede il Dfp, valorizzando la «ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici», aveva ritenuto che l'articolo 3 della legge 56/2019 sia applicabile agli enti locali, come conferma l'inclusione degli stessi nel Dpcm di aggiornamento dei compensi; che i compensi stessi possano riguardare il personale dirigente e non dirigente; e che ciò valga sia che i dipendenti appartengano all'amministrazione che bandisce il concorso sia che siano inseriti nei ruoli di un'altra amministrazione.

Nel complesso, comunque, non può che confermarsi che un intervento chiarificatore del legislatore sarebbe assai importante.

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