Fisco e contabilità

Trasparenza vs privacy: i fondamentali per un match nelle regole

di Pietro Alessio Palumbo (*) - Rubrica a cura di Anutel

La corrente accezione di «trasparenza della Pa» si concretizza nella pubblica disponibilità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi di accesso più semplice, intuitivo e diffuso grazie alla circolazione delle informazioni sulla rete internet.
Il fine è favorire forme dialettiche di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pa agiscono per raggiungere i propri obiettivi.

Le linee guida del Garante
È necessario, di conseguenza, ponderare attentamente le disposizioni sulla trasparenza con quelle in materia di privacy. Con l'adozione delle Linee guida (doc. web n. 3134436), il Garante della privacy è intervenuto per assicurare l'osservanza della disciplina sulla protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Il Garante distingue tra obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (quelli previsti dal Dlgs 33/2013) e obblighi di pubblicazione per altre finalità (contenuti in altre disposizioni non volte a finalità di trasparenza).
Le linee guida sono in gran parte compatibili con il «General data protection regulation» (Regolamento Ue 2016/679) poiché la pubblicazione avviene per pubblico interesse e nell'adempimento di un obbligo normativo. Le misure proposte dal Garante non vanno intese come misure minime, ma come indicazioni autorevoli alle quali aggiungere, secondo il «principio di responsabilizzazione», ulteriori limiti e misure tecniche organizzative per garantire il rispetto dei nuovi principi inseriti nel Gdpr.
L'articolo 22 del Dlgs 101/2018 (entrato in vigore il 19 settembre scorso) dispone tra l'altro che «a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante […] continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del decreto». A ulteriore conforto ermeneutico, va aggiunto che il Considerando 171 del Gdpr prescrive che tutti i provvedimenti delle autorità di controllo rimangono efficaci fino a loro esplicita abrogazione.

Emolumenti degli amministratori
Va ricordato che il comunicato del presidente Anac del 7 marzo 2018 richiama la determinazione n. 241/2017 nella quale l’Autorità dà indicazioni suli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 14, comma 1-ter, ultimo periodo, del Dlgs 33/2013, concernente l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare il dato trasmesso da ciascun dirigente sull'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.
Il consiglio dell'Autorità il 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere l'efficacia della determinazione 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati indicati all'articolo 14, comma 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale.
La complessa vicenda può essere brevemente riassunta. Il 5 gennaio 2018 la sentenza del Tar Lazio, sezione I-quater, n. 84/2018, ha sospeso gli atti del Garante volti ad attuare gli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali, nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti (comma 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell'articolo 14, Dlgs 33/2013). Il Garante - ricorrendo per veder correttamente interpretata l'ordinanza cautelare dello stesso Tar del 2 marzo 2017 n. 1030 - ha chiesto al giudice amministrativo di precisare se l'ottemperanza all’ordinanza cautelare precludesse, o meno, anche la pubblicazione del dato relativo all'ammontare degli «emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica» percepiti da ciascun dirigente previsto dall'articolo 14, comma 1-ter, del Dlgs 33/2013, non oggetto diretto dell'ordinanza cautelare n. 1030/2017.
Lo stesso Tar, con ordinanza del 19 settembre 2017 n. 9828, ha rimesso d'ufficio alla Corte costituzionale la questione di legittimità del comma 1-ter, articolo 14, del Dlgs 33/2013. Il Tribuanle amministrativo, richiamando anche le motivazioni già espresse con l'ordinanza n. 9828/2017, con la sentenza n. 84/2018 ha deciso che «la corretta interpretazione dell'ordinanza cautelare di cui trattasi, […], preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013».

L’albo pretorio on line
Le linee guida si occupano anche dell'albo pretorio on-line degli enti locali. La diffusione di dati personali nell'albo pretorio online è lecita solo se prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. Occorre far riferimento in ogni caso al principio di pertinenza e non eccedenza e prestare particolare attenzione a dati sensibili e giudiziari.

(*) Avvocato esperto anticorruzione, trasparenza e privacy - Pubblico funzionario - Docente Anutel

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