Urbanistica

La piscina (se di modeste dimensioni) è una pertinenza e non richiede il permesso di costruire

Il Tar Basilicata sceglie l'orientamento nella giurisprudenza che valorizza il criterio della dimensione del manufatto rispetto al fabbricato principale

di Massimo Frontera

Se la nuova piscina è di modeste dimensioni ed è a esclusivo servizio del fabbricato principale va considerata una pertinenza e non una nuova costruzione; e non necessita pertanto del permesso di costruire. Così il Tar Basilicata che in una recente pronuncia - n.268/2023 pubblicata lo scorso 8 maggio - si è occupato di una controversia sorta nel territorio di un comune in provincia di Matera, dove i proprietari hanno realizzato una piscina posizionata sopra una base di cemento armato (oltre a un solarium). L'intervento è stato realizzato comunicando di volta in volta al comune, tramite Cila e Scia, ogni singola opera: una Cila per la piastra di cemento (50 mq), una Scia per la piscina fuori terra (10m x 3m per 1,2 m di altezza), una Scia in sanatoria per il locale tecnico (motore della piscina), una nuova Scia in sanatoria per la piscina. Infine è stata presentata una Cila per un solarium.

Nell'esaminare il caso i giudici della I sezione del Tar Basilicata hanno deciso di non condividere l'orientamento giurisprudenziale «secondo cui le piscine di rilevanti dimensioni non possono essere considerate come pertinenze urbanistiche, ma vanno qualificate come interventi di nuova costruzione». Il riferimento dei giudici va in particolare alle pronunce di: Tar Lazio Sez. II Stralcio Sent. n. 8325 del 21.6.2022; Tar Lecce Sez. I Sentenze n. 845 del 26.5.2022, n. 76 del 18.1.2022 e n. 1446 del 20.9.2016; Tar Lecce Sez. II Sent. n. 795 del 19.5.2022; Tar Reggio Calabria Sent. n. 282 del 15.4.2022; Tar Lazio Sez. II quater Sent. n. 8921 del 26.7.2021; Tar Napoli Sez. VII Sentenze n. 3874 del 17.9.2020, n. 1087 del 19.2.2018 e n. 97 del 5.1.2018; Tar Salerno Sez. II Sent. n. 1416 del 24.7.2019).

I giudici ricordano che «la pertinenza urbanistica è configurabile soltanto se non comporta alcun maggiore carico urbanistico, mentre le piscine hanno un'autonoma funzione non necessariamente complementare rispetto all'edificio principale, dal momento che tale orientamento giurisprudenziale si applica esclusivamente alle piscine di grandi dimensioni».

Il punto, secondo il Tar Basilicata, sta proprio nelle dimensioni (ferma restando la funzione esclusiva al fabbricato principale). Nel caso specifico va applicato «l'altro orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale vanno qualificate come pertinenze urbanistiche ex art. 3, comma 1, lett. e.6), DPR n. 380/2001 le piscine di piccole dimensioni, destinate ad esclusivo servizio del fabbricato principale». La piscina in questione ha una volumetria di 36 mc, a fronte di una volumetria complessiva di 378 mc del fabbricato residenziale. L'opera rientra pertanto nella definizione di pertinenze urbanistiche che, «per non essere considerati interventi di nuova costruzione, non devono avere una volumetria superiore al 20% del volume dell'edificio principale». Pertanto è corretta, secondo il Tar, la decisione del promotore di presentare una Scia «in quanto per la realizzazione della piscina in questione non era necessario il rilascio del permesso di costruire».

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