Fisco e contabilità

Pace fiscale, tutte le ricadute sui bilanci degli enti locali

Per le amministrazioni alle prese con l'attività di riaccertamento ordinario dei residui

di Elena Masini

Per gli enti locali alle prese con l'attività di riaccertamento ordinario dei residui è arrivato il momento di fare i conti con gli effetti, sul rendiconto dell'esercizio 2022, delle disposizioni contenute nella legge di bilancio sulla "pace fiscale" con il contribuente (commi 185-252 della legge 197/2022).

Definizione agevolata del contenzioso
Tenuto conto che i crediti sui quali pende il contenzioso devono essere accantonati integralmente a fondo crediti di dubbia esigibilità (Corte dei conti Lombardia, delibera n. 154/2020) l'attivazione da parte del contribuente della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente porterebbe solo vantaggio all'ente, in quanto consentirebbe di incassare risorse congelate fino a conclusione della controversia.

Rottamazione parziale
Come noto si prevede una riduzione automatica del carico a ruolo, connessa a sanzioni e interessi, senza necessità che il contribuente si attivi per pagare la parte residua. Entro il 31 marzo prossimo (grazie alla proroga contenuta nella legge di conversione del Dl 198/2022) gli enti potranno decidere se aderire o meno a tale opportunità, fermo restando che in caso di inerzia dell'ente, la stessa trova automatica applicazione. Sono interessati i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 inferiore a 1.000 euro, consegnati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Considerato che si tratta di partite molto vecchie, nel conto del bilancio non dovrebbero trovarsi più residui attivi risalenti a tali anni e anche qualora vi fossero, gli stessi dovrebbero risultare completamente accantonati. L'operazione finanziariamente quindi risulterebbe neutra, tant'è vero che il legislatore non ha previsto alcuna tutela per i bilanci locali. Gli enti dovranno provvedere a cancellare dai residui attivi (e dai crediti a patrimonio) le poste oggetto di cancellazione automatica. Nel caso in cui i tempi per decidere non siano compatibili come le operazioni di chiusura del rendiconto, le scritture potranno essere rinviate al prossimo anno, tenuto conto anche del tempo concesso all'agente della riscossione per comunicare ufficialmente le partite interessate.

Definizione agevolata
Ancora diversa è la situazione che si profila dalla possibilità concessa ai contribuenti di ottenere l'abbuono di sanzioni ed interessi a fronte del pagamento di capitale e spese. La portata applicativa delle disposizioni è notevole perché oltre a non presentare limiti di importi, abbraccia tutti i ruoli consegnati dal 2000 e fino al 30 giugno 2022. Questa definizione agevolata, che opera a prescindere dalla volontà dell'ente locale e presuppone esclusivamente l'iniziativa del contribuente, sarà attuata entro tempistiche predefinite dal legislatore. A fronte della domanda del debitore da presentare entro il 30 aprile 2023, l'agente della riscossione comunicherà gli importi da pagare entro il prossimo 30 giugno, importi sui quali il debitore potrà richiedere una rateizzazione che potrà arrivare al 2027.
Al fine di rendere finanziariamente sostenibile per il bilancio degli enti gli effetti di tali disposizioni, la legge 197/2022 consente alle amministrazioni di ripianare l'eventuale (maggior) disavanzo connesso alle cancellazioni dei crediti in un massimo di cinque annualità. Il meccanismo è sostanzialmente identico a quello previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto legge 41/2021 (convertito dalla legge 69/2021), in quanto si prevede un'attività di «riaccertamento straordinario dei residui» attraverso la quale procedere a:
a) individuare i residui attivi oggetto dell'annullamento, sulla base dell'elenco delle posizioni interessate messo a disposizione dei singoli enti locali nell'area riservata del portale di AdER. Tali residui dovranno essere dichiarati insussistenti ed evidenziati in apposito elenco da allegare alla delibera di giunta;
b) la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione relativamente ai residui attivi oggetto dell'annullamento;
c) in occasione della predisposizione delle scritture di contabilità economico-patrimoniali, la cancellazione in via definitiva dei crediti dallo stato patrimoniale e riduzione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti.
Qualora da tali operazioni dovesse emergere un maggior disavanzo, il relativo ripiano potrà essere effettuato in un massimo di cinque annualità.
Queste operazioni, tuttavia, saranno attuabili solamente nel 2028, data entro la quale l'agente della riscossione comunicherà l'elenco dei soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata. Sino ad allora mancano gli elementi informativi necessari per effettuare le operazioni contabili. Sarebbe prudenziale un totale accantonamento al Fcde ma questo poi determinerebbe l'impossibilità di avvalersi del ripiano agevolato in 5 anni. Come incidono quindi le disposizioni della definizione agevolata sul rendiconto 2022? Nell'impossibilità di avere le informazioni necessarie per lo stralcio dei residui, gli enti, nella relazione sulla gestione, dovranno valutare:
• l'entità dei crediti (Rraa) potenzialmente interessati dalla norma, con distinzione di capitale, sanzioni, interessi;
• l'importo dell'accantonamento a Fcde, dal quale dipendono anche gli effetti sul bilancio della disposizione.
Resta inteso che laddove il Fcde risulterà superiore alle sanzioni ed interessi, la definizione agevolata avrà l'effetto di liberare risorse in quanto sarà incassato il capitale e le spese. Al contrario, nel caso in cui l'accantonamento dovesse risultare inferiore, si registrerebbe un disavanzo per la parte di sanzioni ed interessi scoperta. Ma il vero pericolo per i bilanci è rappresentato dagli effetti sui rendiconti delle rateizzazioni che potrebbero essere attivate e che richiederebbero una totale cancellazione dei residui conservati ed un contestuale riaccertamento degli stessi negli esercizi in cui scadono le rate di pagamento. Se gli esercizi futuri ne trarrebbero sicuramente un beneficio, l'operazione potrebbe rivelarsi deleteria per il rendiconto in cui questa cancellazione si va ad operare, in quanto drenerebbe risorse libere ed assottiglierebbe gli avanzi, ai quali guardano gli amministratori per coprire le spese.

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