Amministratori

Multe e tributi, lo stop allo stralcio mantiene nei conti la quota capitale

I tempi sono strettissimi ma la decisione evita una perdita di entrate

di Pasquale Mirto

Entro il 31 gennaio i Comuni dovranno decidere sullo stralcio parziale dei carichi affidati all’agente della riscossione nel 2000-2015.

Entro la stessa data dovranno poi comunicare la decisione ad Ader e dovranno darne notizia sul proprio sito web istituzionale.

L’Agenzia ha già pubblicato il modello per la comunicazione e indicato l'indirizzo Pec a cui inviare. Tempi, quindi, molto ristretti per una decisione solo apparentemente agevole.

Per i carichi fino a mille euro la legge di Bilancio prevede due diversi stralci: uno totale, con riferimento alla quota capitale, interessi e sanzioni, relativamente ai crediti statali e degli enti pubblici previdenziali, e uno parziale, riferito alle sole sanzioni e interessi, relativi agli altri enti creditori tra i quali i Comuni.

Lo stralcio parziale tuttavia non è automatico perché, a differenza del passato, il legislatore ha lasciato la possibilità ai Comuni di deciderne la non applicazione, ma entro tempi ristretti, che sembrano pensati proprio per non permettere alcuna decisione; tant’è che nella stessa relazione tecnica il Governo aveva stimato che nessun ente sarebbe riuscito ad approvare la delibera in questione.

La scelta, si diceva, è solo apparentemente agevole, perché se il Comune dovesse deliberare la non applicazione dello stralcio parziale con riferimento ai propri crediti, il debitore potrebbe ottenere l’identico risultato, in termini di minori importi da pagare, accedendo alla definizione dei carichi previsti dal comma 231 della legge 197/2022, e che riguarda i carichi, di qualsiasi importo, consegnati ad Ader dal 2000 al 30 giugno 2022.

Tuttavia una differenza sostanziale esiste, ed è che per accedere alla definizione prevista dal comma 231 il contribuente deve corrispondere la quota capitale.

Sotto questa angolazione, le differenze iniziano a essere rilevanti. Lo stralcio parziale avviene «a insaputa» del debitore, e la cartella non viene completamente annullata: quindi il credito comunale, per capitale, continua a essere iscritto nel bilancio comunale.

Nessuna pulizia generale dei residui, dei crediti più vetusti, che possono riguardare anche poste del 2000, che non hanno avuto accesso alla precedente cancellazione (Dl 119/2018) perché superiori a mille euro, ma che nel frattempo si sono ridotti, ad esempio per intervenuti pagamenti rateali o altre definizioni, sotto la soglia dei mille euro, e quindi sono interessati dal nuovo stralcio.

Ma la differenza più rilevante è che se il Comune non delibera la «non adesione» allo stralcio parziale, gli stessi debitori non hanno alcun interesse ad accedere alla definizione del comma 231, in quanto lo stesso sconto lo hanno ottenuto in automatico.

Deliberare la non adesione allo stralcio parziale quindi vuol dire per l’ente assicurarsi delle maggiori entrate, perché il debitore, se vuole ottenere lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi, dovrà corrispondere anche la quota capitale, e quindi pagare il residuo che porta alla cancellazione della cartella e alla pulizia dei bilanci comunali.

Detto in altri termini, non deliberare la non adesione si traduce per il Comune in una perdita di gettito, poco o molto che sia.

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