Corte conti, niente controllo preventivo sui trasferimenti straordinari alle società in perdita
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti si esprimono sulla questione di massima avanzata della Sezione di controllo per la Campania
Esulano dal perimetro applicativo dell'articolo 5, commi 3 e 4, del Tusp i trasferimenti straordinari disposti a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi. Con la deliberazione n. 19/2023, le Sezioni Riunite della Corte dei conti si esprimono sulla questione di massima avanzata della Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 116/2023/QMIG), e chiariscono che i provvedimenti adottati delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dell'articolo 14, comma 5, del Dlgs 175/2016 non sono compresi nell'alveo dei controlli finalizzati alla verifica degli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, anche conseguenti alla sottoscrizione di aumenti di capitale.
L'articolo 5 del Tusp prevede la trasmissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti degli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta). Il vaglio dei magistrati, finalizzato alla verifica della sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, non comprende peraltro le cosiddette «operazioni straordinarie», come la trasformazione, la fusione e la sottoscrizione di un aumento di capitale, presupponendo, queste ultime, la pregressa titolarità della posizione di socio e non il suo acquisto (deliberazione n. 19/QMIG/2022). L'articolo 14, quinto comma, del Tusp, vieta, salvo i casi di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, operazioni di soccorso finanziario in favore delle società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. La ratio è di impedire che, attraverso aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o il rilascio di garanzie in favore di società in perdita strutturale, venga meno l'effetto segregativo, proprio dell'autonomia finanziaria delle società di capitali, facendo refluire i debiti della società sul bilancio dell'ente socio.
La medesima disposizione normativa consente poi di soccorrere finanziariamente le società che abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi in due ulteriori ipotesi:
i) interventi autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione interessata e proposta del Mef, funzionali a salvaguardare la continuità nella prestazione dei servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza, l'ordine pubblico e la sanità (articolo 14, comma 5, terzo periodo);
ii) trasferimenti straordinari dell'ente pubblico socio, disposti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni (articolo 14, comma 5, secondo periodo).
In quest'ultimo caso, gli enti sono tenuti ad effettuare la comunicazione alla Corte dei conti «con le modalità di cui all'articolo 5». Secono la Corte tuttavia, il rinvio operato dall'articolo 14, comma 5, del Tusp non fa riferimento espresso al comma 3 dell'articolo 5 ma, piuttosto, alle «modalità di cui all'articolo 5», disposizione dal contenuto articolato, non attinente, integralmente, alla disciplina dei poteri di controllo da parte della Corte dei conti. Ne deriva che, in ragione dell'assenza di un espresso intervento da parte del legislatore sul quinto comma dell'articolo 14, tali atti non sono compresi nel perimetro applicatico dell'articolo 5, commi 3 e 4, Tusp.
Peraltro, come osservato anche nella deliberazione n. 19/2022 delle medesime Sezioni Riunite, il tratto comune alle cosiddette «operazioni straordinarie» (fra cui l'aumento di capitale sociale, che costituisce uno degli strumenti attraverso cui effettuare un'operazione di «soccorso finanziario» ex articolo 14, comma 5, del Tusp) è la circostanza di essere deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della posizione di socio (e nell'esercizio dei poteri ad essa conseguenti). Invece, il terzo comma dell'articolo 5 ha limitato il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (costituzione di una società e acquisto di partecipazioni) in cui l'amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualità di socio.
Resta in ogni caso inteso che i parametri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, che devono presidiare le decisioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie, devono essere valutati anche in occasione degli annuali piani di revisione periodica ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni.
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di Marco Berardi e Andrea Ziruolo - Rubrica a cura di Ancrel