Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, consegnatari e gestione economale: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Proroga accertamenti, mutuo, liquidazione spesa e competenze Osl: le massime della Corte dei conti.

Trattamento accessorio

Non sono ravvisabili spazi, da colmare in via interpretativa, per ulteriori ipotesi di “ricalcolo” del tetto di spesa derogatorie o eccezionali, testualmente non previste dagli originari disposti dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, né dalle successive ed esplicite integrazioni recate dall’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, o da altre specifiche disposizioni eccezionali. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, concorrono le risorse destinate al cosiddetto welfare integrativo nei termini previsti dalla legge 207/2024. Non si possono ravvisare spazi, da colmare in via interpretativa, per ipotesi di “ricalcolo” del tetto di spesa - per di più su base meramente virtuale, quale è la pianta organica, come propone il Comune istante - derogatorie o eccezionali, e con effetti espansivi della spesa, testualmente non previste dagli originari disposti normativi o da altre specifiche disposizioni eccezionali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 79/2025

Consegnatari di titoli azionari

Il giudizio sui conti dei consegnatari di azioni deve «riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti» in virtù della previsione dell’articolo 29 Rd 827/1924 secondo cui i consegnatari dei diritti e delle azioni «rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati». Il valore di iscrizione nel conto deve, pertanto, corrispondere al valore effettivo e attualizzato della partecipazione che, evidentemente, non può coincidere con il valore nominale, dovendo essere tenute in considerazione le variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto della partecipata. Trattasi di conclusione conforme alla normativa in materia di contabilità pubblica e armonizzazione dei bilanci. Il costo originario della partecipazione deve, dunque, essere sistematicamente rettificato in maniera tale da far riflettere per competenza e pro quota i risultati della partecipata nel bilancio dell’ente pubblico partecipante. L’applicazione del metodo del patrimonio netto risponde, pertanto, all’esigenza di consentire un’esposizione contabile il più veritiera e trasparente possibile della situazione finanziaria delle partecipazioni e dell’incidenza delle stesse sul bilancio pubblico.
Sezione giurisdizionale regionale della Campania - Sentenza n. 111/2025

Gestione economale

Nell’ambito dell’iter procedurale da seguire per l’effettuazione delle spese che competono all’economo e i relativi supporti documentali il vaglio riservato all’economo circa la congruità e la legittimità della spesa deve precedere l’effettivo acquisto del bene e deve necessariamente trovare riscontro in una (preventiva) «motivata richiesta da parte del dirigente responsabile, cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita nella genesi e nei presupposti, ed immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia». A tal fine la richiesta di acquisto a mezzo della cassa economale deve contenere gli estremi identificativi del creditore, l’importo della spesa, la motivazione, anche con riferimento ai profili di urgenza e indifferibilità del pagamento, e il capitolo su cui deve essere imputata nonché l’autorizzazione dell’organo competente conformemente, del resto, anche alle previsioni del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con Dpr 254/2002. In mancanza, il conto giudiziale va ritenuto irregolare per carenza del presupposto giuridico-amministrativo funzionale al pagamento mediante cassa economale, sicché le spese sostenute devono ritenersi non idoneamente giustificate. A monte dell’ordinazione della spesa vi deve, dunque, sempre essere «un formale provvedimento motivato del responsabile del servizio destinatario della prestazione remunerata a mezzo della cassa comunale» che deve comunque essere verificata sotto il profilo di ammissibilità e conseguentemente autorizzata dall’economo prima che si proceda all’effettuazione della spesa.
Sezione giurisdizionale regionale della Campania - Sentenza n. 110/2025

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