Abusi edilizi, la data di realizzazione dell'immobile si può autocertificare
Se il presunto trasgressore prova l'epoca di realizzazione si inverte l'onere e spetta alla Pa contestare la data
Si può ricorrere all'autocertificazione per risalire alla data di realizzazione di un immobile e determinare se è abusivo o meno. Lo hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1222/2022.
Il caso
Un Comune ha ordinato la demolizione di un garage realizzato senza alcun permesso. A giudizio dell'amministrazione, il manufatto era stato realizzato dopo l'entrata in vigore della legge 765/1967, che modificando le legge urbanistica 1150/1942 aveva previsto l'obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi, cioè nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione. Il proprietario, avvalendosi di tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi, ha contestato che l'immobile è stato realizzato in epoca precedente al 1° gennaio 1967.
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso e il proprietario ha proposto appello al Consiglio di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e annullano l‘ordine di demolizione, rilevando che l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell'immobile spetta al soggetto cui è stato contestato di aver commesso l'abuso, ma se quest'ultimo fornisce concreti elementi di riscontro, l'onere della prova si trasferisce all'amministrazione.
I giudici amministrativi hanno sottolineato che il Comune si è limitato ad affermare che il manufatto risultava esistente dal giugno 1975 sulla base dell'aerofotogrammetria dell'Istituto geografico militare, mentre non era presente nella precedente foto aerea sempre dell'Igm dell'agosto 1954.
Inoltre il Consiglio di Stato ha rimarcato che il Comune non avendo proposto appello incidentale ha lasciato passare in giudicato i capi di sentenza che hanno accolto i primi due motivi di ricorso, segnatamente sull'incompetenza del Comune a contestare la mancanza dell'autorizzazione sismica nonché l'omesso previo annullamento del titolo edilizio consistente nel permesso di costruire in sanatoria, con cui era stato regolarmente assentito il porticato in legno.
I giudici hanno poi evidenziato che l'articolo 10 della legge 765/1967, ha introdotto l'obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi, intesi quali nuove costruzioni sul territorio comunale, e che sul punto l'appellante, per dimostrare che il garage in muratura oggetto dell'ordine di demolizione era stato edificato nel 1962, aveva depositato alcune dichiarazioni sostitutive di terzi.
Il Consiglio di Stato ha infine sostenuto di non aver motivi per considerare queste dichiarazioni inattendibili, in mancanza di allegazione da parte del Comune di documenti risolutivi in ordine alla presumibile data di realizzazione del manufatto.