Urbanistica

Abusi edilizi, il Tar Campania boccia l'ordinanza di demolizione di opere di modeste dimensioni

Non si possono imporre obblighi in misura superiore a quella strettamente necessaria al pubblico interesse

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di Pietro Verna

È illegittima la sanzione demolitoria irrogata in luogo di quella pecuniaria ex art. 37 del testo unico dell'edilizia a fronte della realizzazione di opere di modeste dimensioni. Lo esige il principio di proporzionalità di matrice comunitaria in base al quale non si possono imporre obblighi in misura superiore a quella strettamente necessaria al pubblico interesse. Fermo restando le norme sull'autorizzazione paesistica semplificata (art. 17, comma 1, del Dpr 31/2017), secondo cui la rimessione in pristino può essere disposta solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio.

In questi termini, il Tar Campania -Salerno (sentenza 19 maggio 2020, n. 543) ha accolto il ricorso proposto contro l'ordinanza con la quale il Comune di Ravello, ai sensi dell'art. 31, commi 4 e s.s. del testo unico dell'edilizia (di seguito Tu) e dell'art. 167, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, aveva disposto la demolizione di alcune opere di sistemazione dell'area esterna di pertinenza di un B&B ( pavimentazione in gres porcellanato e innalzamento di 60 cm del muretto di cinta confinante con la SS 163 Amalfitana) realizzate in una zona soggetta a vincolo paesaggistico. Opere che secondo l'ordinanza avrebbero richiesto il rilascio del permesso di costruire perché consistenti nella rimozione della " preesistente vegetazione, costituita da alberi da frutta e bouganville [e] in un aumento in altezza da 0,00 a 0,60 mt del muro perimetrale".

La sentenza del Tar
Il Tar ha ricondotto gli interventi edilizi in narrativa all'attività libera edilizi. Interventi che sono stati ritenuti non sanzionabili con la demolizione alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui:

1) la realizzazione di opere di recinzione e muri di cinta è assoggettata alla segnalazione certificata inizio di attività laddove non superi in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 4 gennaio 2016, n. 10), fatta eccezione per i muri di contenimento che hanno invece un'incidenza sull'assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un'apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia (Consiglio di Stato: Sez. V, sentenza 8 aprile 2014, n. 1651 e Sez. VI, sentenza 9 luglio 2018, n. 4169);

2) è illegittimo l'ordine di demolizione disposto in relazione ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (rimozione di infissi interni/esterni e di pavimenti, rifacimento di impianti e di intonaci interni/esterni, installazione di montacarichi interni, realizzazione di tramezzi interni, messa in opera di guaina impermeabile ai terrazzi, apertura di un vano di passaggio interno, trasformazione di locali al piano terra in un unico ampio locale) che non esigono il permesso di costruire (Tar Veneto, sentenza 27 novembre 2017, n. 1056);

3) per gli interventi realizzati in violazione del regime di denuncia (o segnalazione) di attività, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del T.U., l'amministrazione può comminare unicamente una sanzione pecuniaria e non anche la demolizione delle opere, salvo i casi ivi previsti (Tar Calabria- Catanzaro, sentenza 11 gennaio 2016, n. 977).

Nel caso di specie, diversamente da quanto rappresentato dall'ordinanza del Comune di Ravello, i giudici amministrativi salernitani hanno accertato che il gres porcellanato era stato sovrapposto ad una "pavimentazione vetusta, di color rossiccio […], danneggiata in più punti" e che l'innalzamento del muretto di cinta era consistito in "un modesto intervento di risanamento conservativo […] dell'ordine di pochi centimetri [...] avente natura pertinenziale e non suscettibile di modificare o alterare sostanzialmente la conformazione del terreno".

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