Urbanistica

Abuso edilizio, niente sanatoria per l'immobile trasformato dopo l'istanza

Perché il Comune, ricorda il Tar Campania, non può più verificare la corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle indicate nella domanda di condono

di Massimo Frontera

Il proprietario di un terreno nel comune napoletano di Casal di Principe ha chiesto il condono di un immobile a uso magazzino di 80 mq, che in realtà, già all'epoca della richiesta (come documentato a seguito di un controllo che ha portato al sequestro del manufatto) era più esteso di quanto indicato (circa 150 mq) e presentava caratteristiche compatibili con l'uso residenziale. A distanza di 5 anni dalla prima richiesta, l'interessato ha integrato l'istanza di condono segnalando che l'edificio era attualmente articolato in un garage di oltre 125 mq, un piano rialzato di quasi 221 mq e un primo piano, distinto tra un'area non residenziale di 97 mq e una residenziale di circa 195 mq. Il Comune ha negato in via definitiva la richiesta di condono, che l'interessato ha impugnato al Tar.

I giudici della Ottava Sezione del Tar Campania - nella pronuncia del 15 novembre scorso n.7078/2022 - partono dalla constatazione che l'attuale consistenza dell'immobile è evidentemente incongruente con quella per il quale è stata chiesta la sanatoria, sia per dimensioni che per destinazione d'uso. Incongruenze che l'interessato non ha né documentato in modo chiaro, né spiegato in modo convincente. Il primo giudice pertanto sottolinea due consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui: «La trasformazione del manufatto oggetto di condono, realizzata in assenza di titolo abilitativo, legittima il diniego di concessione della sanatoria, perché non consente all'Amministrazione di verificare l'effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono»; «In caso di trasformazione o ampliamento dei manufatti già oggetto di domanda di condono, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono e rilasciare il relativo titolo ma è tenuto a sanzionare le opere con l'ordine di demolizione. Sui manufatti non sanati non è consentita la realizzazione di interventi ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell'abuso principale».

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