Urbanistica

Abuso edilizio, il proprietario è sempre responsabile anche se non è stato l'autore materiale

Il Tar Puglia si allinea all'orientamento del Consiglio di Stato

di Massimo Frontera

«È "responsabile dell'abuso" non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell'utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l'autore materiale dell'abuso preesistente». Abbracciando l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n.3345/2022, pubblicata il 27 aprile scorso), i giudici della Prima Sezione del Tar Puglia (Lecce), con la pronuncia n.932/2022 del 3 giugno scorso, confermano la linea secondo cui la responsabilità di un abuso edilizio resta saldamente in capo al proprietario, anche se quest'ultimo non coincide con l'autore dell'abuso.

L'occasione per ribadire questo principio è il contenzioso promosso dal proprietario di un complesso edilizio di un'azienda agricola nel territorio del comune di Taranto. All'interno della proprietà il comune a seguito di una serie di riscontro e accertamenti ha contestato la realizzazione di alcuni manufatti (piccoli edifici, una recinzione alta quasi 2 metri con cancello, una pensilina e una tettoia) per i quali il comune ha ingiunto la demolizione. Dalla lettura della sentenza si ricava che la presenza dei manufatti risultava da accertamenti condotti diversi anni prima del passaggio della titolarità agli attuali proprietari. Pertanto questi ultimi hanno impugnato l'rdinanza di demolizione con la motivazione della estraneità ai fatti, e sostenendo invece che l'ordine di demolizione dovrebbe essere impartito unicamente nei confronti del responsabile dell'abuso.

Di opinione opposta i giudici del Tar, i quali peraltro fanno osservare che se così fosse, «basterebbe il passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il risultato paradossale - certamente contrario alla ratio legis - di consentire l'immunità delle opere da eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione da parte di colui che le ha realizzate».

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