Fisco e contabilità

Accantonamento degli incentivi al personale al lordo degli oneri accessori dell'erogazione

Comprese le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap che non possono non riflettersi sulle disponibilità delle risorse

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di Corrado Mancini

Gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all'Imu e alla Tari (articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018) e degli incentivi stabiliti all'articolo 113 del Dlgs 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche devono essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, comprese le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap che non possono non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo "a monte" la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme. Questo è il parere espresso dalla Corte dei conti, Sezione Regionale per la Lombardia con la delibera n. 3/2022.

In sostanza, per i magistrati contabili le somme indicate per fronteggiare in materia di pubblico impiego gli oneri di spesa, inclusi i fondi di produttività e per i miglioramenti economici, costituiscono le disponibilità complessive massime e, pertanto, non superabili. Del resto, le stesse Sezioni Riunite avevano già sottolineato che «l'incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l'espansione dell'imposta che deve, comunque, trovare copertura nell'ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l'obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici» (deliberazione n. 33/2010).

La Sezione osserva, infine, che anche la sentenza della Corte di cassazione n. 27315 del 2021, ha confermato l'orientamento della deliberazione delle Sezioni riunite n. 33/2010, per concludere che «se l'amministrazione è tenuta ad erogare il compenso senza trattenere la quota dell'IRAP è nondimeno obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi imposta dall'articolo 81, comma 4 cost, con la conseguenza che è tenuta a quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP rendendole indisponibili e successivamente ripartire l'incentivo, corrispondendo ai dipendenti lo stesso al netto degli oneri».

In conclusione il collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza sopra richiamata. Per quanto concerne gli incentivi da maggior gettito Imu e Tasi, a tale conclusione si perviene sulla base di una mera interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 che prevede testualmente che i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo devono intendersi «al lordo di tutti gli oneri accessori alle erogazioni, ivi compresa la quota IRAP». Quanto agli incentivi di cui all'articolo 113, comma 3, del Dlgs 50/2016, il collegio osserva che la disposizione del nuovo codice è sostanzialmente sovrapponibile alle previsioni già contenute nell'articolo 92, comma 5, del Dlgs 163/2006 che sono state oggetto di approfondita analisi nel corso della citata deliberazione delle Sezioni riunite n. 33/2010 cui rinvia.

Di conseguenza, alla luce dei criteri ermeneutici affermati univocamente dalla giurisprudenza citata, la Sezione ribadisce che anche in tali fattispecie la copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull'ente locale (tra cui l'Irap) non può non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo "a monte" la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme.

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