Accertamento dei contributi a rendicontazione «rivisto» dal Pnrr
Sarebbe necessario che lo Stato assumesse la funzione di garante della riscossione effettiva delle somme
In attesa che la Commissione europea approvi definitivamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali si interrogano sulla possibilità di riuscire a spendere in modo effettivo gli eventuali finanziamenti che saranno loro assegnati.
Ma quali sono i motivi che hanno spesso impedito l'effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione sia da parte europea che a livello nazionale o regionale e che il Governo si è impegnato a rimuovere?
Lasciando da parte le croniche carenze di organico, che il Governo si è ripromesso di risolvere con l'emanazione del Dl 9 giugno 2021 n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pa), concentriamo l'attenzione sugli aspetti contabili e finanziari che andrebbero analizzati e risolti.
L'articolo 15 del Dl 31 maggio 2021 n. 77 introduce la possibilità di accertare le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sulla base della formale deliberazione di riparto o di assegnazione del contributo al singolo ente, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante che, nel Dlgs 118/2011, rappresenta requisito essenziale per supportare giuridicamente l'accertamento contabile. In questo modo viene garantita una maggiore celerità nell'utilizzo dei fondi, dato che gli enti beneficiari potranno avviare le procedure di spesa accertando subito le somme, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti dal medesimo provvedimento amministrativo.
Il punto 3.6, Pc allegato 4/2, prevede che l'entrata da contributi a rendicontazione venga accertata sulla base dell'emanazione del provvedimento di impegno e imputata:
a) in caso di enti non armonizzati, agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del proprio cronoprogramma;
b) in caso di enti armonizzati:
a. agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del proprio cronoprogramma, nel caso sia prevista una rendicontazione annuale;
b. agli esercizi previsti nel provvedimento di assegnazione dell'ente erogante, in caso di rendicontazione non annuale.
La norma in esame, se da un lato fornisce validità giuridico-contabile al provvedimento di assegnazione, dall'altro vincola l'esigibilità delle somme alle tempistiche previste nel medesimo provvedimento, senza alcun riguardo per il cronoprogramma di spesa del beneficiario. Il rischio, quindi, è che se l'ente non riesce ad adattare l'andamento della spesa ai tempi di erogazione del contributo, sarà costretto ad anticipare le risorse in termini di competenza.
La problematica principale, tuttavia, è e rimane collegata alla liquidità e cioè ai tempi di erogazione del contributo. Nel caso del Pnrr, infatti, si assisterà all'assegnazione di contributi anche importanti rispetto al valore dei bilanci dell'ente assegnatario. In questi casi, sarebbe necessario che lo Stato assumesse la funzione di garante della riscossione effettiva delle somme perché, altrimenti, gli enti più piccoli potrebbero non avere la capacità finanziaria di erogare anticipazioni o di poter ottenere prestiti di liquidità con rilascio di delegazione di pagamento.
La possibilità di accertare e di gestire per competenza e per cassa i contributi dipenderà dalla piena e consapevole collaborazione tra enti pubblici e dala conoscenza delle attuali regole contabili, che rappresentano, a volte, un ostacolo all'effettiva realizzazione degli obiettivi degli enti locali.