Amministratori

Accesso agli atti, via libera al denunciato che chiede l'esposto

L'ente deve verificare l'inerenza del documento con la posizione del richiedente e gli scopi perseguiti

immagine non disponibile

di Pietro Alessio Palumbo

Non c'è privacy che tenga: se il denunciato la richiede, il Comune deve consegnargli copia dell'esposto con il nominativo del denunciante e relative accuse. Il nostro sistema amministrativo è infatti ispirato al principio della trasparenza ma anche a quello della responsabilità.

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 1450/2022) anche in relazione alla tutela della propria "immagine" chi ha subito un procedimento di controllo o di verifica ha pieno diritto di conoscere i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza. A partire proprio dall'atto da cui sia partito il tutto: una denuncia, una segnalazione, o un esposto. Al di fuori di particolari ipotesi in cui il denunciante, in ragione dei suoi rapporti col denunciato, potrebbe essere soggetto al rischio di "pressioni" o persino discriminazioni, la tutela della riservatezza non può assumere un'estensione tale da includere anche il diritto all'anonimato dei soggetti che con le loro iniziative hanno evidentemente "segnato" la vita altrui. Soprattutto nel caso di accertamenti dall'esito negativo, vietare all'accusato di conoscere il contenuto e l'autore della denuncia è fortemente in contrasto con il principio di imparzialità che deve improntare tutti rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che nel caso di accesso difensivo la valutazione in merito alla ricorrenza dell'esigenza di tutela prospettata dal richiedente gli atti, ed alla possibile pertinenza dei documenti a tale scopo, deve essere effettuata «in astratto» dall'ente pubblico; vale a dire prescindendo da qualsiasi opinione sulla questione controversa. La pubblica amministrazione non può mettere in discussione la fondatezza ovvero "indagare" l'eventuale ammissibilità della vertenza che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre al giudice sulla base dei documenti acquisiti. Neppure può "pesare" l'utilizzabilità ovvero la possibile utilità ai fini di un giudizio della documentazione amministrativa reclamata in copia.

Sulla base delle motivazioni della richiesta di accesso, ciò che compete all'amministrazione (e persino al Tar qualora chiamato a valutare la correttezza dell'operato di questa) è unicamente la verifica dell'inerenza del documento sollecitato con la posizione ricoperta dal richiedente e gli scopi e finalità che questi intende perseguire grazie alla estrazione di fotocopie degli incartamenti. L'amministrazione non può subordinare l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti a una "propria" verifica sulla potenziale proponibilità o persino ammissibilità di azioni legali. Ciò in quanto il giudice dell'accesso non è, e non deve essere, il giudice della pretesa principale azionata o da azionare. Egli infatti può respingere la pretesa se gli appaia palesemente infondata, o emulativa, o addirittura temeraria, ma deve certamente accoglierla negli altri casi; in quanto la trasparenza e l'ostensione degli atti sono la regola; la non ostensione è l'eccezione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©