Amministratori

Accesso difensivo, la Pa non può sindacare l'effettiva utilità in giudizio dei documenti richiesti

All'amministrazione compete la sola verifica dell'inerenza dell'atto richiesto con la posizione soggettiva dell'istante

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di Pietro Alessio Palumbo

La valutazione sulla ricorrenza dell'esigenza difensiva prospettata da chi formula una richiesta di accesso agli atti e sulla pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto dalla Pa destinataria dell'istanza. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 10949/2021), la Pa non può basare l'eventuale concessione dell'accesso in parola su una "propria" valutazione circa la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti. All'amministrazione compete la sola verifica dell'inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante. Infatti in base al principio per cui la regola è la trasparenza, l'eccezione è la non ostensione, il giudice può respingere la pretesa di accesso bocciata dalla Pa solo se la stessa gli appaia infondata, "temeraria" ovvero "emulativa" cioè diretta a tormentare i funzionari o persino a manomettere la macchina amministrativa degli uffici.

Ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi la disciplina tradizionale richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si chiede visione o copia. Salve dettagliate eccezioni tutti i documenti amministrativi sono accessibili. Infatti, sempre, deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia loro necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico e si colloca in un sistema ispirato al bilanciamento tra le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa e i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte degli interessati. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ordinario deve sussistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso; non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, tuttavia giuridicamente tutelato; nonché un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede copia o anche sola visione. Nesso di strumentalità che però deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione desiderata può essere, genericamente, mezzo utile per la difesa in giudizio; ma certo non spetta all'ente destinatario della richiesta, la valutazione preventiva sulla proficua utilizzabilità dei documenti per vincere un ricorso al Tar.

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