Il CommentoAmministratori

In house, il parametro del prezzo non basta a misurare la scelta

La soluzione adottata dal Dl Semplificazioni non rimuove gli ostacoli che allungano e complicano l'iter

di Stefano Pozzoli

Il decreto Semplificazioni (Dl 77/2021), convertito dalla legge 108/2021, secondo alcuni porta con sé una piccola novità, o meglio un semplice chiarimento, in materia di affidamento in house. In particolare, la semplificazione sarebbe che «Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali».

In sostanza, in un linguaggio non chiarissimo, il legislatore ci dice che il contratto di servizio deve presentare una comparazione con i prezzi spuntati da Consip, la qual cosa in realtà molto spesso viene già considerata nelle delibere di affidamento dei servizi più semplici.

Uno spunto interessante, invero, sarebbe il riferimento al risparmio non solo di risorse economiche, la qual cosa, ancorché implicitamente, sottolinea, un problema vero, quello dei tempi e delle incertezze che affidarsi a una gara comporta.

Andiamo ora alla "semplificazione". Il legislatore ci dice che il tema, essenzialmente, è il costo del servizio e che per verificarlo occorre confrontarsi con l'eventuale prezzo di mercato spuntato da Consip o da altra centrale di committenza. È chiaro che il costo è un parametro rilevante, però l'articolo 192, comma 2, del codice degli appalti aggiunge un significativo «nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità…». Dunque, ammesso che tali benefici non necessariamente siano una esclusiva dell'in house providing, occorre anche tenere conto degli effetti sociali di come viene disegnato un servizio oppure no?

L'in house, infatti, è un vestito tagliato su misura, che tiene conto di molteplici fattori. Davvero un prezzo Consip è comparabile, ammesso che vi sia un servizio corrispondente individuato con gara?

Se ci riferiamo al mondo servizi pubblici locali, in particolare a quelli a rete, è inevitabile riconoscere che si tratta di una modalità del tutto inapplicabile, non solo perché, banalmente, una centrale di committenza nazionale o regionale non sarà mai in grado di svolgere una procedura così articolata e focalizzata su una realtà locale, ma anche per il fatto che il processo decisionale necessario a certe decisioni non si può racchiudere nel comma di un decreto emergenziale: non a caso, viene da dire, esistono le autorità di ambito, con i loro inevitabili processi di democrazia territoriale.

In tutta franchezza, comprendiamo l'intento del legislatore di limitare il ricorso all'in house providing, che spesso viene utilizzato per affidamenti banali, per semplice pigrizia o, comunque per evitare il sovraccarico di lavoro che comporta effettuare una gara. Ci viene però difficile convenire con la scelta, falsamente di semplificazione, di ricondurre il tutto alla banalità del prezzo individuato con una gara svolta a livello nazionale.

Il problema da affrontare, in verità, è come rimuovere gli ostacoli che rendono le procedure competitive lente e complicate, e di riuscire a ridurre i tempi degli inevitabili contenziosi che quasi sempre ne conseguono. Occorre dunque fuggire dalla tentazione, troppo spesso assecondata dal legislatore, di seguire una strada paradossale, ovvero che invece di non affrontare la vera questione, quella delle gare e dei tempi di giustizia, si cerchi di "riequilibrare" il tutto rendendo più complicati gli affidamenti diretti, che non sono la patologia ma solo la sua conseguenza, oltre che una pratica riconosciuta a livello comunitario.