Personale

Ai giornalisti dipendenti della Regione si applica il contratto per le funzioni locali del triennio 2016-18

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di Guido Befani

É illegittima la legge regionale che prevede «l’applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana», poiché lesiva della sfera di competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e delle leggi statali di disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego. È quanto afferma la Corte Costituzionale, con la sentenza 12 giugno 2020, n. 112.

L’approfondimento
La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei Conti in merito alla eventuale sussistenza per le Regioni di stabilire il tipo di Ccnl applicabile ai dipendenti; fattispecie relativa all’applicazione agli addetti agli uffici stampa del Ccnl dei giornalisti, in luogo di quello del comparto funzioni locali.

La decisione
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 6, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 sulla Disciplina delle attività regionali di informazione e comunicazione, la Corte ha avuto modo di rilevare come, per i dipendenti pubblici che siano altresì giornalisti, l’art. 9, comma 2, legge 150/2000, preveda espressamente che «gli uffici stampa sono costituti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti» e, il successivo comma 5, secondo cui «negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’àmbito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti».
Per la Corte, infatti, tale disposizione prevederebbe per le sole Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione, agli addetti agli uffici stampa, del contratto collettivo riconosciuto dai singoli ordinamenti, fino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019.
Nello specifico, la definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal Dlgs 165/2001, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo, comporta un aumento illegittimo della spesa. Tale aumento esorbita dalle risorse entro cui si muove la stessa contrattazione collettiva pubblica, risorse che sono assegnate dal legislatore statale tenendo conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e che vedono nei limiti alla spesa per il personale un importante strumento di contenimento per assicurare l’equilibrio di bilancio di tutto il settore pubblico allargato.
Inoltre, la regolazione del rapporto di lavoro del personale in questione è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile, (cfr. sentt.  10 e 81 del 2019 con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di due previsioni regionali analoghe) che prevedevano l’applicazione del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa regionali, sul presupposto dell’illegittima invasione della sfera di competenza del legislatore statale, a cui spetta in via esclusiva porre la disciplina del rapporto di lavoro pubblico.
Pertanto, poiché il contratto collettivo relativo al personale del comparto funzioni locali (negoziato dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali del comparto) ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa regionali, è da escludersi la legittimità di una legge regionale che prevede «l’applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana», poiché lesiva della sfera di competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e delle leggi statali di disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego (sentenza n. 10 del 2019).

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che ai giornalisti dipendenti della Regione Basilicata, in quanto Regione ordinaria, si applica, il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali per il trienno 2016-2018, che all’art. 18-bis ha ribadito che la disciplina del trattamento dei giornalisti assunti dalle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è quello del comparto, prevedendo distinti profili professionali da collocare nelle ventiquattro categorie del vigente sistema di classificazione del personale.

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