Amministratori

Al giudice civile le controversie sulle iscrizioni anagrafiche

Le questioni anagrafiche rientrano nel diritto soggettivo, attesa la natura vincolata della relativa attività amministrativa

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di Amedeo Di Filippo

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti sia l'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione che la cancellazione dagli stessi, configurandosi quali situazioni giuridiche di diritto soggettivo, attesa la natura vincolata della relativa attività amministrativa. Lo ha affermato la sezione di Brescia del Tar Lombardia con la sentenza n. 783/2021.

La vicenda
Il Comune ha disposto la cancellazione dei ricorrenti dall'anagrafe dei residenti in ragione della loro irreperibilità, in quanto risultavano trasferiti presso altro Comune. Questi hanno presentato un'istanza con la quale hanno chiesto al Comune la re-iscrizione all'ufficio anagrafe. Il Comune ha rigettato la richiesta confermando i motivi addotti per la cancellazione iniziale. I ricorrenti hanno così proposto ricorso chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento e lamentando la violazione dell'articolo 3, comma 2, del Dpr 223/1989, il regolamento anagrafico della popolazione residente in base al quale le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata non cessano di appartenere alla popolazione residente. Il Comune ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

La giurisdizione
La sezione di Brescia del Tar Lombardia condividendo la posizione del Comune ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, per consolidata giurisprudenza, le controversie riguardanti l'iscrizione e la cancellazione nei registri anagrafici della popolazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto coinvolgono situazioni di diritto soggettivo e l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell'interesse della pubblica amministrazione alla certezza sulla composizione e sui movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui a ottenere le certificazioni anagrafiche a essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici.
Tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe, hanno precisato i giudici amministrativi, è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche e di conseguenza la suddetta regolamentazione non contiene norme sull'azione amministrativa, ma norme di relazione a disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l'amministrazione di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui.

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