Amministratori

Al tribunale superiore delle acque pubbliche il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico

Inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto al tribuanale amministrativo

di Pietro Verna

Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap) i ricorsi proposti dai Comuni avverso i provvedimenti volti all'accertamento delle condizioni per la gestione autonoma del servizio idrico integrato articolo 147, comma 2 -bis, del testo unico dell'ambiente, trattandosi di provvedimenti idonei a condizionare l'intera gestione delle acque pubbliche. In caso contrario si violerebbe l'articolo 143, comma 1, lettera a), del Regio decreto 1775/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" secondo cui «appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche». Lo ha stabilito il Tar Brescia, con la sentenza n. 666/2021, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal Comune di Ponte di Legno (BS) contro la determina con la quale l'ufficio d'ambito di Brescia aveva dichiarato improcedibile l'istanza volta all'accertamento delle condizioni per la prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato («approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico»).

La sentenza del Tar Brescia
Il Comune aveva impugnato il provvedimento dell'ufficio d'ambito «per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto», mentre il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora ministero della Transizione ecologica) aveva eccepito il «difetto di giurisdizione del giudice amministrativo». Eccezione che il Tar ha accolto. Il Collegio ha confermato l'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui il presupposto per l'attribuzione delle controversie al Tsap va individuato nella "incidenza immediata e diretta" degli atti impugnati sul regime delle acque pubbliche, inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1508/2015; Cassazione, sezione unite, ordinanza n. 21593/2013). Sicché sono devoluti al Tsap i ricorsi avverso provvedimenti che, pur inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione delle acque pubbliche, interferendo con provvedimenti riguardanti questo uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (Cassazione, sezioni unite, ordinanza n. 18977/2017; ordinanza n. 24154/2013, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Tsap nel caso di impugnazione dell'atto di approvazione contenente la dichiarazione di pubblica utilità di un progetto per la realizzazione di un serbatoio di accumulo di acque pubbliche). Mentre fanno capo al giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati a incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative (Cassazione, sezioni Unite, ordinanza n. 2710/2020: «spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto provvedimenti adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, siccome non direttamente e immediatamente incidenti sul regime di sfruttamento delle acque e del demanio»).

Considerazioni
Il Tar Brescia si è espresso in questo senso in analoghe controversie (sentenze n. 303/2020 e 304/2020; sentenza n. 548/2021). Lo ha fatto dissentendo dall'orientamento del Tar di Milano, secondo cui la cognizione del Tsap è circoscritta ai provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche, «inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione» (sentenza n. 2535/2019, che, nel rigettare il ricorso contro il provvedimento dell'ufficio d'ambito di Como che aveva respinto l'istanza presentata dal Comune di Ponna volta a ottenere il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato ha stabilito che «la controversia non ha a oggetto opere idrauliche, sicché non è sostenibile che gli atti impugnati abbiano un'incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche»).

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