Anche le vetrofanie che riproducono gli alimenti sono soggette a imposta di pubblicità
Una conferma di quanto già deciso nel 2019 sempre sulle vetrine di un supermercato di prodotti alimentari
La Corte di cassazione conferma, con l'ordinanza n. 21043/2020, l'assoggettabilità a imposta di pubblicità delle vetrofanie con le quali si pubblicizzano i prodotti in vendita.
Si tratta di una conferma di quanto già deciso da Cassazione n. 1360/2019, riguardante sempre le vetrine di un supermercato di prodotti alimentari.
Ad avviso della Corte è soggetto all'imposta di pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico che abbia obiettivamente la finalità di «far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica».
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto assoggettabili le «grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici». Tutte queste immagini, infatti, non fanno altro che promuovere l'attività dell'esercente, e hanno indubbiamente la finalità di richiamare l'attenzione dei possibili acquirenti, fornendo indicazioni precise di ciò che può essere venduto all'interno del supermercato. Inoltre, ad avviso della Corte, è irrilevante la circostanza che le vetrofanie rappresentino una riproduzione anonima degli articoli in vendita, senza neanche richiamare la denominazione del contribuente, in quanto comunque esse hanno la funzione di reclamizzare ciò che è in vendita nell'esercizio commerciale.
Si tratta di una pronuncia in linea con un consolidato orientamento di legittimità, che ha ritenuto assoggettabile, difatti, qualsiasi messaggio apposto sulle vetrine dei negozi, come gli avvisi di vendita delle agenzie immobiliari. E infatti, Cassazione n. 9895/2017, ha ritenuto che gli annunci contenenti descrizioni e fotografie degli immobili esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, integrano il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità, perché assolvono a una funzione promozionale di vendita o locazione, e quindi, contestualmente, di accesso ai servizi di mediazione offerti dall'agenzia, per cui, in ragione della natura di «mezzi pubblicitari», fruiscono dell'esenzione, operante a condizione che essi non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina, così come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del Dlgs 507/1993.