Relazione di fine mandato, entro quando bisogna sottoscriverla?
Il rapporto tra amministratori votati e cittadini amministrati si fonda, in un sistema democratico sano, su un processo spinto a matrice anglosassone detto accountability.
Detto processo si concretizza in un flusso informativo fondato nella rendicontazione del proprio operato al fine di presentare ciò che si è concretizzato nel proprio mandato e darne conto alla popolazione.
In questo solco si colloca la “relazione di fine mandato” quale risposta organica e puntuale alla necessità informativa dei diversi portatori di interessi siano essi interni, organi di controllo o cittadini chiamati a breve ad esprimere la propria preferenza elettorale.
Il legislatore regolamenta detta relazione all’articolo 4 del Dlgs 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) definendo precisi tempi e modalità di compilazione di detto documento ritenuto fondamentale per permettere alla cittadinanza attenta di esprimere un giudizio elettorale ponderato.
Gli attori che partecipano alla stesura di detto documento sono:
- il responsabile finanziario o il segretario generale, chiamati alla redazione del documento;
- il sindaco o il presidente della Provincia, chiamati a sottoscrivere detto documento e all’invio del documento certificato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- l’organo di revisione, chiamato a certificare detta relazione.
La relazione di fine mandato, come detto, viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 149/2011, per descrivere le principali attività amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento al sistema dei controlli interni e relativi esiti, a eventuali rilievi posti dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, all’attività gestionale svolta nel corso del mandato atta al rispetto dei saldi di finanza pubblica e alla normativa in materia di fabbisogni standard, alle rappresentazione dei dati di bilancio con particolare riguardo alle azioni intraprese per il contenimento della spesa e del debito.
Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, sono stati approvati gli schemi di relazione che i presidenti delle Province ed i sindaci devono predisporre al termine del mandato.
L’obiettivo informativo della relazione di fine mandato è evidentemente quello di indirizzare le decisioni dei diversi portatori di interesse, in primis quelle dei cittadini chiamati ad esprimere il proprio diritto di voto entro i successivi trentacinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della medesima relazione.
Come evidenziato, la relazione di fine mandato deve obbligatoriamente affrontare argomentazione tecniche a natura finanziaria e giuridica nell’ottica della resa del conto sovrannuale a orizzonte temporale quinquennale.
I tempi, normativamente stretti, sono tutti riferiti alla scadenza del mandato.
Ove la scadenza del mandato coincide con la data delle elezioni non vi è alcun problema interpretativo, cosa diversa se le elezioni vengono anticipate o posticipate rispetto a detta scadenza.
In questa situazione, essendo la norma non esaustiva, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, esercitando la propria funzione nomofilattica, ha sancito il seguente principio di diritto:
“Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’articolo 4, comma 2, Dlgs n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato”.
Detta decisione viene formalizzata nelle Deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG ove si prende in esame la fattispecie in cui il mandato si concluda in tempi antecedenti alla data elettorale.
Mutuando quanto la stessa Corte aveva sancito con la deliberazione n. 15/2023/QMIG in tema di elezioni anticipate, oggi nuovamente sottolineato che la conclusione del mandato sindacale (o presidenziale) coincide con “la data di inizio del mandato successivo”.
La ratio legis che sorregge la decisione della Sezione delle Autonomie si fonda pienamente sul concetto di accountability e più precisamente nell’identificazione della relazione di fine mandato quale documento che pone a conoscenza dell’elettore i diversi fatti amministrativi e le diverse decisioni politico – gestionali assunte nel corso del mandato al fine dell’esercizio di un giudizio elettorale pieno e consapevole.
Ecco perché detto termine, la fine del mandato, non può che coincidere con l’inizio del mandato successivo discendente dal triduo elettorale da cui scaturisce.
Vista il forte impatto informativo che questo documento porta al suo interno, la relazione di fine mandato è uno strumento corale a cui tutta la struttura amministrativa deve obbligatoriamente partecipare al fine di meglio rappresentare cosa la stessa ha prodotto alla stregua di altri strumenti di accountability quali il bilancio pop, il bilancio di genere, il bilancio di sostenibilità (o bilancio green) e il bilancio sociale volti anch’essi a soddisfare il bisogno informativo che i diversi portatori di interessi hanno nel confronto delle istituzioni e Enti territoriali che li governano.
(*) Componente supplente consiglio generale Anutel - Docente Anutel
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