Urbanistica

Antisismica, gli interventi di completamento rientrano nel bonus più elevato

I lavori di manutenzione straordinaria (come tinteggiatura e realizzazione degli intonaci) sono assorbiti dalla categoria superiore perché necessari a realizzare l'opera di messa in sicurezza

immagine non disponibile

di Vincenzo Castellano e Marco Triolo

Negli ultimi mesi, molti operatori si sono chiesti in che modo gestire, sotto il profilo fiscale, i lavori di manutenzione straordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari, necessari al completamento delle opere sismiche sulle parti strutturali di un edificio. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme possono essere annoverate le opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria, quali ad esempio le impermeabilizzazioni, i massetti, gli intonaci, i rivestimenti, le tinteggiature, le pavimentazioni, le soglie, le opere da lattoniere (canali di gronda e pluviali), allacci, reti di scarico e apparecchi sanitari. Sul punto occorre segnalare che questi lavori di completamento sono stati puntualmente indicati dall'agenzia delle Entrate (nella circolare 17/E del 2017), che ha poi più volte chiarito che questi interventi edili sono fiscalmente assorbiti da quelli antisismici, specificando anche che a loro può essere applicata la medesima detrazione qualora si rendano necessari al completamento dell'opera strutturale (questo inciso è rinvenibile nella risposta 147 del 2017); pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria superiore rispetto a quella inferiore, al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative.

La stessa Agenzia ha confermato, peraltro, che nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori nel proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (in tal senso, la risoluzione 206/E del 2007, la circolare 7/E del 2017 e la circolare 7/E del 2021). Gli interventi astrattamente qualificabili di manutenzione straordinaria sono, pertanto, assorbiti dalla categoria di rango superiore (ad esempio, gli interventi antisismici) in quanto necessari e, per l'effetto, risultano qualificabili come interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, finalizzati al completamento della più ampia opera antisismica, anche se realizzati sulle unità immobiliari facenti parte dell'edificio e non sulle parti comuni dell'edificio stesso.

Detto questo, va anche ricordato che la detrazione per le spese per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera i) dell'articolo 16-bis del Tuir risulta elevabile al 110% per effetto dell'articolo 119, comma 4 del Dl n. 34 del 2020 (il decreto Rilancio) con l'articolo 16, comma 1-bis del Dl 63 del 2013; l'articolo 16, comma 1-bis del Dl 63 del 2013, infatti, richiama espressamente le spese per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, lettera i) del Tuir (inerenti alle parti strutturali), tuttavia, riferendole alle singole unità immobiliari autonomamente considerate. In linea di principio, la responsabilità civile degli interventi di manutenzione straordinaria di completamento alle opere sismiche da realizzarsi sulla singola unità immobiliare non può essere fatta ricadere sulla comunione delle parti comuni; di conseguenza, la responsabilità fiscale della detrazione spettante per spese per la realizzazione di questi interventi di completamento delle parti private non può essere ripartita su tutti i condòmini beneficiari.

In altri termini, ogni privato è tenuto a rispondere civilisticamente e fiscalmente degli interventi realizzati nella propria unità immobiliare, anche se effettuati per completare l'opera sismica strutturale afferente all'edificio.Si ritiene, in linea di principio, corretto e ragionevolmente sostenibile che le spese di manutenzione straordinaria che interessano le singole unità immobiliari sono fiscalmente agevolabili nella misura del 110%, prevista dall'articolo 119 del Dl 34 del 2020 con il plafond autonomo di 96mila euro (per singola unità immobiliare) previsto dall'articolo 16, comma 1-bis del Dl n. 63/2013, in quanto questi interventi sono necessari per il completamento delle opere antisismiche sulle parti comuni dell'edificio di cui l'unità immobiliare fa parte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©