Appalti

Valutazione dell'offerta tecnica: il Tar non può sostituirsi alla commissione di gara

di Giovanni F. Nicodemo

La valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione valutatrice rientrano nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il Giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’articolo 134 C.p.a..
Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3348/2020.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi. Nella specie la gara aveva ad oggetto l’affidamento in concessione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione collettiva e bar e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di distributori automatici presso le sedi della Direzione generale dell’Amministrazione procedente.
Il ricorrente chiedeva mediante ricorso una ri-comparazione delle offerte tecniche, finalizzata da un lato a evidenziare singoli aspetti positivi presenti nella sua offerta, dall’altro a rilevare presunte carenze dell’offerta della contro-interessata, nel tentativo di affermarne la minore qualità di quest’ultima.
Ma il Giudice amministrativo ha affermato di non poter validare l’invocata operazione in virtù della regola che riserva alla Stazione appaltante tale tipo di giudizio.

La decisione
La sentenza chiarisce che il Giudice amministrativo non può essere chiamato a svolgere una disamina che comporterebbe la necessità di individuare puntualmente la documentazione tecnica ammessa in gara, per poi provvedere alla verifica della corretta attribuzione del relativo punteggio.
In altre parole non accede al sindacato giurisdizionale la richiesta di ripercorrere interamente una fase di gara mediante un’attività sostituiva di quella già effettuata dall’Amministrazione.
I Giudici di Palazzo Spada giungono a tale conclusione richiamando l’orientamento ormai consolidato in materia secondo il quale il sindacato del Giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello dell'Amministrazione, ciò in quanto che la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo (così recentemente anche Tar Milano, sez. II, 13 febbraio 2020, n.306).
A supporto di tale assunto la sentenza precisa che il Giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie previste tassativamente dalla legge, e in particolare dall’articolo 134 c.p.a..
Più in generale la dicotomia involge la differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito che può individuarsi nel fatto che, nel giudizio di legittimità, il Giudice agisce ‘in seconda battuta’, verificando, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall'organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità, o per travisamento del fatto, mentre nel giudizio di merito, il Giudice agisce ‘in prima battuta’, sostituendosi all'Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità, non contemplata dall'ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito di cui all'articolo 134 c.p.a., di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell'Amministrazione anche nell'ipotesi in cui quest'ultima, sebbene opinabile, sia plausibile. (in argomento Tar Roma, sez. I, 6 febbraio 2020, n.1581).

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