Fisco e contabilità

Arconet, dalla Bdap più controlli bloccanti su rendiconti 2021 e preventivi 2022-2024

Sotto la lente anche gli schemi di bilancio consolidato trasmessi senza importi significativi

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di Patrizia Ruffini

La banca dati delle amministrazioni pubbliche infittirà i controlli bloccanti, a partire dal rendiconto 2021 e dal bilancio di previsione 2022-2024. Il programma dei nuovi controlli Bdap presentato alla Commissione Arconet (carte di lavoro del 20 gennaio) mostra infatti nuovi controlli sui dati contabili analitici di rendiconto, sul bilancio consolidato e sul rendiconto. La modalità di introduzione dei nuovi check sarà sempre rispettosa, come garantito negli anni passati, sia dei tempi necessari all'adeguamento dei sistemi informatici, sia della gradualità dell'introduzione "del blocco" da parte del sistema Bdap.

Su Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni tenuti alla contabilità economico-patrimoniale, saranno effettuati controlli di esistenza dei documenti contabili analitici (Dca) economico e patrimoniale: almeno un importo dovrà essere dunque maggiore di zero. Queste verifiche saranno effettuate dal rendiconto 2020, ma saranno bloccanti solo dal 2021.

Dal rendiconto 2021 partiranno anche controlli di coerenza non bloccanti tra i Dca finanziari e gli schemi di bilancio. Si tratta, per la prima volta, di controlli di coerenza tra documenti contabili diversi; fino a ora infatti i controlli di coerenza sono stati applicati esclusivamente con riferimento allo stesso documento (ad esempio tra i diversi prospetti del bilancio di previsione o tra i diversi prospetti del rendiconto di gestione).

Per quanto riguarda il bilancio consolidato, dal 2020 sarà da inviare alla Bdap la delibera concernente l'esercizio della facoltà di non predisporlo, secondo le previsione dell'articolo 233-bis, comma 3, del Tuel. La banca dati già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate.

Sotto la lente anche gli schemi di bilancio consolidato trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero): tali verifiche saranno azionate dal 2020, ma diventeranno bloccanti dal 2021.

Dal bilancio consolidato 2021 saranno effettuati pure verifiche di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale.

Al fine di individuare i Comuni che non tengono la contabilità economico-patrimoniale, dal rendiconto 2020 poi sarà da inviare alla Bdap la delibera concernente l'esercizio della facoltà di non tenerla, secondo l'articolo 232, comma 2, del Tuel.

Saranno effettuati pure controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti, a partire dal rendiconto 2020, ma bloccanti solo dal rendiconto 2021. Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale subiranno inoltre controlli del conto economico: almeno un importo dovrà essere maggiore di zero. Questi check saranno previsti dal 2020, ma diventeranno bloccanti dal 2021.

Per gli enti che vogliono esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, si fa riferimento al Dm 10 novembre 2020. Per snellire l'attività, dal rendiconto 2020 gli enti che invieranno la delibera con cui esercitano questa facoltà, saranno considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

Dal rendiconto 2020, poi, la validità della delibera inviata alla Bdap si estenderà fino all'esercizio in cui l'ente deciderà di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale.

A fronte di comportanti contraddittori (ad esempio in caso di invio di una delibera secondo l'articolo 232, comma 2, del Tuel, e di trasmissione del rendiconto della gestione comprensivo degli allegati patrimoniali) sarà attivata un'interlocuzione tra ente e Bdap.

Per quanto riguarda gli allegati a/1, a/2 e a/3 al risultato di amministrazione, i controlli non sono stati resi bloccanti.

Ulteriori novità della riunione della Commissione dello scorso gennaio riguardano l'aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto, per consentire la verifica della coerenza con gli allegati a/1, a/2 e a/3, che avrà effetti a decorrere dal bilancio di previsione 2022/2024, e la stesura dell'esempio di come si contabilizzano i debiti a carico di altre Pa.

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