Autorizzazione paesaggistica, la Consulta ferma il «silenzio provvedimento» della Sicilia
Incostituzionale la norma sulle domande di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità
È incostituzionale - per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Carta - , l'articolo 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", che prevede la formazione del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Lo ha stabilito la Consulta, con la sentenza 22 luglio 2021, n.160, ritenendo che il «silenzio provvedimento» introdotto dalla norma regionale in contrasto con le seguenti norme nazionali:
1) Articolo 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", che contempla la formazione del silenzio assenso solo sul parere del Soprintendente, ferma restando la necessità che l'amministrazione procedente rilasci l'autorizzazione con provvedimento espresso («In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti [….]si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica»);
2) Articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che esclude l'applicazione del silenzio assenso «agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico». Disposizione che è richiamata dall'articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio ( «Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [….] sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui [all'articolo] 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»).
Normativa alla quale la Regione Siciliana avrebbe dovuto conformarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.P.R. n. 31 del 2017 ( «In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio […] le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione»). Da qui la sentenza in narrativa che conferma l'orientamento della Corte costituzionale, secondo cui le regioni, incluse quelle ad autonomia speciale, non possono prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale «perché non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra l'autorizzazione paesaggistica» (sentenze n. 74 del 2021, n. 238 del 2013, n. 189 del 2016, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008). Presupposto in base al quale la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità: (i) dell'articolo 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 che sottraeva all'autorizzazione paesaggistica interventi su aree vincolate «non rilevanti a fini urbanistici ed edilizi» per contrasto, con l' articolo 146 del Codice ( sentenza n. 189 del 2016); (iii) dell'articolo dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 che ammetteva per l'intero anno solare il posizionamento sugli arenili «delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo» in mancanza della positiva valutazione di compatibilità paesaggistica (sentenza n.101 del 2021); dell'articolo 48, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 per violazione dell'articolo 146 del Codice ( sentenza n. 172 del 2018). Fermo restando che il Giudice delle leggi ha costantemente affermato che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta alla cura esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 178 e n, 103 del 2017).
La norma dichiarata incostituzionale
L'articolo 8 della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2019 prevede, al comma 4, che il «procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente», e, al comma 6, (dichiarato incostituzionale) che «trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso».