Avvocato Ue, norme italiane in linea con la direttiva europea sul divieto di monetizzare le ferie
Gli Stati membri possono imporre condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali per incoraggiarne l'effettiva fruizione
Gli Stati membri possono imporre condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali al fine di incoraggiare l'effettiva fruizione delle stesse, essendo questa l'ipotesi preferibile rispetto alla loro monetizzazione, stante la finalità dell'istituto che è quella di garantire il ristoro psico-fisico del lavoratore.
La direttiva Ue concernente l'orario di lavoro (n. 2003/88/Ce) pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, che lo abbia incoraggiato in tal senso, che lo abbia informato dell'impossibilità di una monetizzazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che, ciò nonostante, il lavoratore abbia scelto di non fruire delle ferie annuali.
È quanto viene affermato dall'Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, con riferimento alla causa C-218/22 che vede protagonista un ente locale salentino.
Un dipendente comunale, una volta in pensione, ha chiesto al suo ente il riconoscimento dell'indennità sostituita per le ferie di cui non aveva goduto nel corso del rapporto di lavoro. Il Comune non ha accolto la richiesta dell'ex dipendente ritenendo che lo stesso era al corrente dell'obbligo di fruire dei giorni di ferie residui e dell'impossibilità, per legge, di monetizzarli. Di fronte a prese di posizioni divergenti la questione è giunta sui tavoli del giudice del lavoro.
Il tribunale di Lecce nutrendo dubbi in merito alla compatibilità della normativa italiana con la direttiva concernente l'orario di lavoro ha chiesto quindi alla Corte di giustizia Europea se la direttiva Ue sull'orario di lavoro osti alla normativa nazionale (articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012) e, in caso di risposta negativa, se spetti al lavoratore o al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore ha avuto l'effettiva possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite.
L'Avvocato generale della Corte di Giustizia (il cui compito è di proporre, in piena indipendenza e senza alcun vincolo per la Corte, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato) ha evidenziato che direttiva Ue concernente l'orario di lavoro (n. 2003/88/CE) non osta, in via generale, a una normativa nazionale che proibisce la monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute al termine del rapporto di lavoro.
Un divieto, si precisa l'Avvocato generale, che può applicarsi se sussistono alcune condizioni: non deve riguardare le ferie maturate nell'anno di riferimento in cui si ha la cessazione del rapporto di lavoro; il datore deve dimostrare che il lavoratore ha avuto l'effettiva possibilità di fruire delle ferie negli anni di riferimento precedenti; il datore deve aver incoraggiato il lavoratore a prendere le ferie annuali; il datore deve aver informato il lavoratore del fatto che le ferie annuali retribuite non godute non possono essere cumulate per essere sostituite da un'indennità economica al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Spetta, comunque, al giudice nazionale valutare se la normativa italiana possa essere interpretata in tal senso e se le condizioni elencate siano soddisfatte nel caso di specie.
Infine, nella decisione viene affermato che è onere del datore di lavoro, e non dunque del dipendente, dimostrare che l'avvenuta non fruizione delle ferie sia imputabile al dipendente stesso.