Fisco e contabilità

Aziende speciali, in dubbio l'obbligo del pareggio di bilancio in caso di procedure di risanamento

Sul punto sarebbe importante un chiarimento del Legislatore

immagine non disponibile

di Anna Guiducci

In dubbio l'obbligo del pareggio di bilancio per le aziende speciali interessate da procedure di risanamento. Nel rispetto di quanto disciplinato dall' articolo 114 del Tuel, l'azienda speciale è tenuta a conformare la propria gestione ai principi contabili del Dlgs 118/2011, assicurando l'equilibrio economico nel bilancio di previsione, anche attraverso l'iscrizione dei proventi derivanti dai trasferimenti. L'ente locale, cui compete conferire il capitale di dotazione, individua le finalità e gli indirizzi gestionali, approva gli atti fondamentali ed esercita la vigilanza e la verifica dei risultati conseguiti, provvedendo alla copertura degli eventuali costi sociali. É di competenza del consiglio dell'ente l'approvazione del piano-programma, comprendente il contratto di servizio, del budget economico almeno triennale, del bilancio di esercizio e del piano degli indicatori di bilancio. Particolare attenzione deve dunque essere posta alla verifica del rispetto del pareggio di bilancio di previsione, cui è altresì condizionato l'eventuale intervento di copertura del disavanzo da parte dell'ente locale di appartenenza, così come disciplinato dal primo comma, lettera b), dell'articolo 194 del Tuel in tema di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della salvaguardia dei principi di efficacia ed efficienza cui deve essere improntata la gestione delle aziende speciali, il comma 555 dell'articolo 1 della legge 147/2013 detta poi specifiche tutele a favore dei terzi e impone particolari obblighi in capo all'ente locale. In particolare, decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali (e le istituzioni a maggioranza pubblica titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all' 80 per cento del valore della produzione, devono essere poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. Il mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine determina la nullità dei successivi atti di gestione e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. A stemperare gli effetti di tale norma è però intervenuto l'articolo 56-ter del Dl 73/2021 che, di fatto, salva le aziende speciali dalla liquidazione coatta amministrativa. Occorre però che il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale, in analogia con quanto disciplinato dall' articolo 14 del Dlgs 175/2016 che individua le azioni da intraprendere per il risanamento delle società a partecipazione pubblica.

In considerazione dei tempi di attuazione dei piani di risanamento aziendali, l'introduzione di questo nuovo strumento di salvataggio delle aziende speciali potrebbe però determinare il venir meno del pareggio di bilancio, almeno nei primi tempi di attuazione del piano, in deroga al dettato normativo imposto dall' articolo 114 del Tuel. Sul punto sarebbe importante un chiarimento del Legislatore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©