Personale

Azienza sanitaria locale tenuta ad assicurare all'Inail i medici specializzandi

La copertura riguarda rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e infortuni connessi all'attività svolta

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di Andrea Alberto Moramarco

La Asl presso la quale il medico specializzando svolge l'attività formativa è tenuta a sopportare la copertura assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nella propria struttura, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 443/2021.

La controversia oggetto della decisione prende le mosse dal ricorso presentato da una Asl lombarda diretto a contestare la pretesa dell'Inail relativa alla posizione assicurativa dell'ente ospedaliero, per il mancato pagamento della copertura degli infortuni dei medici specializzandi nel quadriennio 2006-2010. Secondo l'ente pubblico nazionale l'azienda sanitaria era tenuta ad adempiere l'obbligo assicurativo dei rischi professionali dei medici specializzandi alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, così come previsto dall'articolo 41 del Dlgs 368/1999 (Attuazione della direttiva 93/16/Cee in materia di libera circolazione dei medici).

La Asl, invece, riteneva che la disposizione invocata dall'Inail era alquanto vaga, essendo la categoria del personale «riconducibile a numerose fattispecie lavorative regolate da differenti istituti e rapporti contrattuali», a cui corrispondono diverse discipline assicurative. In sostanza, secondo la Asl «qualora la legge avesse voluto imporre l'obbligo della copertura INAIL lo avrebbe detto esplicitamente». A ciò si aggiunge che questo obbligo contrasterebbe con i principi fondamentali dell'attività economica svolta dalle aziende sanitarie, che in tal modo non avrebbero modo di rivolgersi al mercato delle assicurazioni private, in considerazione anche del fatto che i medici specializzandi non sono soggetti legati alla stessa Asl da alcun rapporto giuridico.

Dopo l'alternarsi dei verdetti di merito, prima in favore della Asl e poi a vantaggio dell'Inail, la Cassazione ha confermato la debenza della copertura assicurativa presso l'Inail degli infortuni dei medici specializzandi. La Suprema corte ritiene «del tutto improvvido il richiamo a logiche puramente economiche di risparmio di spesa», invocate dalla Asl a sostengo della propria tesi, trattandosi di «criteri interpretativi del tutto recessivi rispetto al reale intento della legge», che consiste nell'estendere le tutele assicurative in favore dei medici di formazione specialistica.

Dall'analisi della normativa invocata dall'Inail si desume che il contratto di formazione specialistica dei medici specializzandi è oggetto di specifica regolamentazione dal punto di vista previdenziale. Essa distingue l'assicurazione obbligatoria per anzianità e invalidità, che è posta, in favore della gestione separata Inps, a carico dell'Università che stipula il contratto; e l'assicurazione per i rischi connessi alla concreta attività svolta, che è posta, in favore dell'Inail, a carico dell'azienda presso la quale è resa la prestazione, ovvero il «soggetto responsabile del luogo presso cui lo specializzando espleta l'attività formativa assistenziale». Tale soggetto, chiosano i giudici, «evidentemente, non può che essere una azienda ospedaliera».

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