Bocciata dalla Consulta la normativa su rifiuti speciali e pubblico impiego del Molise
Le norme su distacco di personale e nomina dei dirigenti ledono l' imparzialità della pubblica amministrazione
Le norme in materia di pubblico impiego e di rifiuti speciali della Regione Molise violano la Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 227/2020 che, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di stabilità 2019 della Regione Molise (legge n.4 del 2019) nella parte in cui:
• ha previsto l'utilizzo condiviso del personale dipendente degli enti e delle società appartenenti al sistema Regione Molise, «tramite l'istituto giuridico del distacco, da disciplinare [con] oneri a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza» (articolo 15, comma 2, lettere f e g);
• ha disciplinato il distacco di personale degli enti rientranti nel sistema sanitario regionale (Asrem e Arpa) presso la giunta regionale alle condizioni suindicate (articolo 16, comma 1, lettere f) e g);
• ha derogato ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con riguardo al conferimento degli incarichi dirigenziali del personale dipendente dell'Asrem e Arpa presso strutture regionali competenti in materia di programmazione sanitaria, tutela della salute, tutela dell'ambiente ( articoli15, comma 2, lettera h e 16, comma 1, lettera d);
• ha modificato l'articolo 1 della legge regionale 25/2003 (Norme per l'elaborazione e l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti), inserendo il comma 3-bis, in base al quale «La Regione persegue l'obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale, scelta dalla Giunta regionale dopo relazione della struttura tecnica. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive».
Pubblico impiego
Le norme introdotte in materia di distacco di personale e di nomina di dirigenti ledono il principio costituzionale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione («il trasferimento da una società partecipata alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, e in particolare della regola che prevede il pubblico concorso») e violano la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» ( articolo 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione), nonché nella materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
In altri termini, il legislatore molisano non ha rispettato la disciplina statale che: (i) impone all'amministrazione utilizzatrice del personale comandato o distaccato il rimborso all'amministrazione di appartenenza l'onere finanziario relativo trattamento economico fondamentale (articoli 56, 57 del Dpr 3/1957, «Statuto degli impiegati civili dello Stato» e articolo 70, comma 12, del Dlgs 165/2001); (ii) esclude lo «Sforamento» della dotazione organica dei dirigenti (sentenza Corte costituzionale n. 257/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 1, della legge della Regione Molise 8/2015 che aveva previsto che una serie di posti di dirigenti non fossero ricompresi nelle dotazioni organiche della regione).
Rifiuti Speciali
Quanto alla norma che limita la circolazione dei rifiuti speciali, la Consulta ha richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che ha attibuito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e l' articolo 120, primo comma della Costituzione («la Regione non può […] adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione […] delle cose tra le Regioni»). Lo ha fatto alla luce del decreto legislativo 152/2006, «Norme in materia ambientale» che ha previsto divieti e limitazioni alla circolazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale di produzione esclusivamente per i rifiuti urbani (articoli 181 e 182-bis), nonché dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il divieto di libera circolazione di rifiuti speciali contrasta con «il concetto di "rete integrata di smaltimento" […] che presuppone l'interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato e l'assenza di ostruzioni che impediscano l'accesso ad alcune sue parti» (Corte costituzionale, sentenza n. 10/2009 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 29/2007, nella parte in cui limitava lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale agli impianti di smaltimento pugliesi «più vicini» al luogo di produzione dei rifiuti speciali).