Urbanistica

Bonus edilizi sospetti, stop di 30 giorni. Arrivano i prezzari per le agevolazioni diverse dal 110%

Le frodi emerse sono già superiori agli 800 milioni ed emerge sempre più l'interesse della criminalità organizzata al fenomeno della cessione dei crediti e degli sconti in fattura

di Marco Mobili

Le frodi sui bonus edilizi denunciate la scorsa settimana dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, hanno spinto il governo ad intervenire in tutta fretta. Una fretta calcolata e tradotta ieri nel corso del Consiglio dei ministri in nuovo decreto legge, nonostante le resistenze del Movimento 5 Stelle che avrebbe chiesto la trasformazione del nuovo Dl in un emendamento, così da rinviarne l’entrata in vigore. Ma sarebbe stato lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, a tirare dritto optando per un decreto legge su misura da portare oggi in Gazzetta Ufficiale ed eventualmente da trasformare successivamente, non appena la nuova stretta sui bonus edilizi sarà entrata in vigore, in un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra.

I tecnici del Mef e lo stesso Ruffini hanno lavorato in questi ultimi giorni alla definizione delle misure d’urgenza. Le frodi emerse sono già superiori agli 800 milioni di euro ed emerge sempre più un interesse anche della criminalità organizzata al fenomeno della cessione dei crediti e degli sconti in fattura dei bonus edilizi, soprattutto di quelli diversi dal 110 per cento.

Per evitare questi fenomeni il decreto controlli guarda soprattutto ai bonus ristrutturazioni, a quello facciate o al sisma bonus, la cui cessione è stata introdotta con il decreto rilancio in piena pandemia per sostenere le imprese ma per i quali non esiste alcuno obbligo di certificazione. Per questo ora la cessione del credito o lo sconto in fattura queste agevolazioni fiscali, così come per il 110%, saranno accompagnati dal visto di conformità se il contribuente decide di utilizzare i bonus edilizi in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi. Obbligo che viene meno se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente con la precompilata dell’agenzia delle Entrate o attraverso Caf e intermediari.

Tra le novità introdotte in Consiglio dei ministri e richiesta in cabina di regia va segnalato l’arrivo del prezzario per i bonus edilizi diversi dal 110%. Uno strumento sollecitato martedì scorso anche dal presidente dell’Ance, Gabriele Buia, proprio per comportamenti illeciti. Secondo quando prevede l’articolo 1 del decreto approvato ieri, sarà il ministero della Transizione Ecologica a fissare i valori massimi per alcune categorie di beni.

Il cuore del decreto è però nei controlli preventivi e nei poteri del Fisco in chiave di contestazione per possibili violazioni e utilizzi indebiti dei crediti. L’agenzia delle Entrate, infatti, in caso di profili di rischio elevati può sospendere preventivamente per 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni con cui si possono cedere i bonus edilizi o si possono ottenere sconti in fattura. Profili di rischio che il decreto individua, tra l’altro, nella coerenza e nella regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o già possesso del Fisco, nonché nei dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che effettuano le operazioni a cui questi crediti sono correlati, sempre sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso delle Entrate. Trascorsi i trenta giorni, se i rischi di frode decadono le comunicazioni di cessione dei crediti continuano il loro corso, in caso contrario queste comunicazioni si considerano non effettuata, con invio telematico del Fisco dell’esito del controllo preventivo al soggetto che l’ha trasmessa.

Ai professionisti e intermediari che intervengono nell’operazione di cessione e inviano le comunicazioni il decreto chiede ora un livello di attenzione in più in quanto anche per questi invii al Fisco sussiste l’obbligo delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) da inviare all’Uif in chiave antiriciclaggio. Si va dalla natura fittizia del credito alla presenza di cessionari di crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita o, ancora, l’esercizio abusivo di attività finanziaria.

Sul fronte accertamenti, infine, il Fisco ha tutti i poteri istruttori di cui dispone e procede con l’atto di recupero e dunque non con un accertamento vero e proprio, nè con l’attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni. Inoltre, i tempi di recupero sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo, ferma restando la possibilità di salire a 8 anni nei casi di crediti inesistenti o di indebite compensazioni. Per l’eventuale contenzioso si va dal giudice tributario. Scompare dal testo finale, infine, il concorso alla violazione o all’utilizzo del credito d’imposta in caso di mancata diligenza per evitare comportamenti scorretti o fraudolenti.

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